Inchiesta/ Vi raccontiamo come la dottoressa Patrizia Monterosso è stata nominata Segretario generale della Regione

UN’ASSOCIAZIONE – “PERCHE’ NO… QUALCOSA SI MUOVE” – HA EFFETTUATO UNA CERTOSINA RICERCA STORICA SPULCIANDO TRA DECINE DI LEGGI E DELIBERE DELLA GIUNTA REGIONALE. IL TUTTO ALLA RICERCA DELLE ‘PEZZE DI APPOGGIO’ SU UNA DISCUSSA NOMINA. DALLA GIUNTA LOMBARDO ALLA GIUNTA CROCETTA HA SCOPERTO  UNA CONTINUITA’ CHE…

di Paolo Luparello

Qualche tempo fa si parlato sulla stampa della vicenda dell’attuale Segretario generale della Regione siciliana, dott.ssa Patrizia Monterosso, riguardo al ricorso presentato da due ex dirigenti generali in ordine alla legittimità della sua nomina e al pronunciamento del Tar Sicilia (Tribunale amministrativo regionale) che, di fatto, ha bocciato il ricorso.

Quello che però è sfuggito ai più, e questo lo si può anche desumere dai commenti all’articolo di LinkSicilia (http://www.linksicilia.it/2014/05/dirigenti-generali-della-regione-illegittimi-la-sentenza-del-tar-sicilia-testo-integrale/), è il fatto che il ricorso respinto dei due dirigenti regionali non comportava automaticamente che la nomina della dott.ssa Monterosso fosse legittima, merito nel quale il Tar non è entrato.

Probabilmente la materia ha attirato l’attenzione da parte degli addetti ai lavori, ma non certo dell’opinione pubblica “generalista” che probabilmente ha classificato la materia come “beghe tra dirigenti aspiranti a un posto al sole”!

In questi giorni in cui si parla di mancanza di opportunità di lavoro in Sicilia e scelta obbligata ad abbandonarla alla ricerca di fortuna in altri lidi, i più lontani possibili, e in cui il Governo regionale va in fibrillazione per l’oramai famigerato “flop day” del Piano Giovani Sicilia, la vicenda della dott.ssa Monterosso può gettare una nuova luce sulle possibilità di carriera di brillanti e capaci professionisti che potrebbero ambire alle più alte cariche della burocrazia regionale (alle quali di norma si accede attraverso la strada del pubblico concorso e comunque nel rispetto di specifiche normative) anche se maturano la propria professionalità prevalentemente o totalmente all’ombra della politica.

Ci sono infatti professionisti il cui curriculum vitae si compone di attività legate a incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei componenti dei governi o derivanti da nomine sempre su proposta di soggetti politici. Di norma, il politico o il “governante” si dovrebbe avvalere di professionisti che, a prescindere dalla componente anagrafica, dovrebbero avere una loro professionalità, qualità per la quale se ne chiedono i servigi. Ma non sempre è così e capita sovente in Sicilia che giovani professionisti con professionalità e competenza ancora tutte da dimostrare vengano chiamati a far parte degli uffici di gabinetto et similia e iniziano così la loro “carriera” e la costruzione del loro curriculum basato quasi esclusivamente su incarichi “politici” e che schiuderà loro sempre nuove vette professionali.

Oggi i curricula di esperti e consulenti, e non solo, sono pubblicati “obbligatoriamente” sui siti web istituzionali e la loro consultazione è vivamente consigliata. Ma torniamo alla dott.ssa Monterosso.

La dott.ssa Monterosso possiede i requisiti di legge per ricoprire il suo attuale incarico?

Qui non si tratta di capire se l’attuale Segretario generale della presidenza della Regione è in grado di assolvere l’incarico a lei conferito, ma se possiede i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di incarichi di livello dirigenziale generale a soggetti esterni all’Amministrazione regionale.

E’ bene ricordare, infatti, che la dott.ssa Monterosso non è una dirigente a tempo indeterminato dell’Amministrazione regionale!

La dott.ssa Monterosso è, da più di 10 anni destinataria, di incarichi presso uffici di diretta collaborazione dei vertici politici del Governo della Regione siciliana e non solo.

L’esame del suo curriculum vitae non fa certo chiarezza sulla rispondenza dei suoi titoli e della sua esperienza professionale ai requisiti previsti dalla normativa vigente (avere espletato almeno 5 anni di lavoro in funzioni dirigenziali), così come non fa chiarezza la delibera della Giunta regionale n. 248 del 2012 nella quale se ne traccia un profilo professionale di grandissimo spessore (che nessuno le nega), ma che per il raggiungimento del requisito dei cinque anni necessari per il conferimento dell’incarico di dirigente generale deve far ricorso al periodo in cui ha svolto l’incarico di Capo di Gabinetto proprio per il presidente della Regione (Lombardo) ( … e anche su questo incarico non sono pochi i dubbi sulla sua ammissibilità come requisito per la nomina a dirigente generale!).

La delibera in questione è stata adottata poco tempo prima delle dimissioni del presidente Lombardo, dimissioni largamente annunciate da tempo, con la quale si nomina la dott.ssa Monterosso Segretario generale della presidenza Regione per 4 anni (e anche in questo eccedendo il limite previsto in 3 anni dalla norma).

Qui sorge spontanea una domanda: ma se per raggiungere i 5 anni di “incarichi dirigenziali” nel 2012 si è dovuto fare ricorso all’incarico di capo di gabinetto del presidente (Lombardo), come è stato possibile che la dott.ssa Monterosso potesse soddisfare il requisito previsto dalla normativa vigente quando fu nominata per la prima volta dirigente generale nel 2005?

In effetti, il presidente Lombardo il problema se lo era dovuto porre e il suo Governo dovette adottare la delibera della Giunta n. 238 del 2010. Delibera che fu adottata dopo l’avvio di una “iniziativa” della Corte dei Conti sui dirigenti generali “esterni” e in ragione della quale il Presidente Lombardo fece avviare una istruttoria con tanto di commissione e pareri di illustri costituzionalisti.

Di quella delibera vi proponiamo alcune parti.

Tra le motivazioni della mancanza delle condizioni per la nomina della dott.ssa Monterosso a dirigente generale vi proponiamo il testo di un “Ritenuto” e di un “Considerato” della delibera di Giunta n. 238 del 2010.

Il “Ritenuto” è il seguente …

… Ritenuto che la descritta condizione soggettiva non legittimava la nomina della dott.ssa Monterosso nell’anno 2005, di modo tale che le prestazioni dalla stessa effettuate fino al 29 dicembre 2009 possono essere valutate nei limiti dell’art. 2126 cod. civ., come peraltro riconosciuto nelle proprie deduzioni dall’interessata, e dunque come attività di mero fatto che se, ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., consolida il diritto al riconoscimento del debito per le prestazioni rese (seppur nei limiti infra specificati), non consente di valutare utilmente tale periodo, ai fini del conferimento di ulteriori incarichi di direzione generale, atteso che, in caso contrario, si finirebbe per asseverare il conseguimento di tali incarichi in forza di provvedimenti difformi dall’art.19 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001;” …

Il “Considerato” è il seguente:

“Considerato, ai fini della valutazione del provvedimento di conferimento dell’incarico affidato con deliberazione della Giunta Regionale n. 585 del 29 dicembre 2009 e con D.P.Reg. n. 300058 del 19 gennaio 2010, che la ritenuta illegittimità del precedente provvedimento di nomina, quale Dirigente generale (anno 2005 e seguenti), non consente alla dr.ssa Monterosso di conseguire l’anzianità in qualifica dirigenziale prescritta per la nomina dall’art.19, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 150/2009, né realizza le condizioni alle quali la stessa norma subordina la nomina in presenza di una particolare specializzazione professionale, che deve oggi comunque integrarsi con un’esperienza, anche infradirigenziale, quinquennale;” …

In appresso riportiamo quanto “Delibera” la Deliberazione …

“… Per i motivi esposti in premessa, in adesione ai principi desumibili dalla nota n.0007216 del 3 maggio 2010 della Procura regionale presso la Corte dei Conti della Sicilia, di ritenere l’insussistenza delle condizioni prescritte dall’art.19, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, nel testo anteriore al D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, per la nomina della dr.ssa G.P.Monterosso, quale dirigente generale del Dipartimento regionale Pubblica Istruzione dell’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, disposta con deliberazione della Giunta regionale n. 230 del 10 giugno 2005, di conseguenza caducandola, anche in quanto viziata nell’istruttoria per difetto di accertamento tecnico preventivo dei presupposti, dando mandato al Presidente della Regione di adottare analogo provvedimento di secondo grado relativamente al D.P.Reg. n. 02738 del 21 giugno 2005 di ritirare, pertanto, nell’esercizio del potere di autotutela, la deliberazione della Giunta regionale n. 585 del 29 dicembre 2009, nonché, per la parte di interesse, le deliberazioni della medesima Giunta n. 2 del 14 gennaio 2010 e n. 10 del 15 gennaio 2010, dando mandato al Presidente della Regione di provvedere, di conseguenza, al ritiro del D.P.Reg. di nomina n. 300058 del 19 gennaio 2010, sussistendo i presupposti dell’attualità dell’interesse pubblico nonché i profili di legittimità suffragati dagli espletati approfondimenti tecnici, e disponendo, al contempo, ai sensi dell’art. 2041 cod.civ., il riconoscimento del debito relativo alle prestazioni medio tempore rese, nei limiti di importo a tal riguardo posti dalla sentenza Corte dei Conti, Campania, n. 127/2009.”

Oggi la dott.ssa Monterosso è Segretario generale della presidenza della Regione siciliana, la più alta carica della burocrazia regionale in forza di una deliberazione di Giunta del Presidente Rosario Crocetta nella quale non c’è traccia di quanto riportato nella deliberazione 238 del 2010 della Giunta del Presidente Lombardo, così come della stessa non c’è traccia nella deliberazione 248 del 2012 sempre della Giunta del Presidente Lombardo.

Ecco, se il presidente della Regione, al di là della fiducia che ripone nella dott.ssa Monterosso e delle cui capacità professionali nessuno discute, spiegasse una volta per tutte come i suoi uffici sono stati in grado di confortarlo nella decisione che ha assunto nel 2013 (delibera della Giunta regionale n. 49 del 2013) di confermare nell’incarico la dott.ssa Monterosso, rimuoverebbe un pesante interrogativo che grava sulla chiave di volta su cui ha basato l’intero assetto burocratico del suo Governo.

Sappiamo da notizie di stampa, che riportano dichiarazioni del presidente, che in Giunta non sempre viene letto tutto ciò che viene sottoposto all’approvazione (sempre a proposito della vicenda Piano Giovani Sicilia), ma in questo caso forse sarebbe opportuno che si facesse rinfrescare la faccenda da funzionari informati dei fatti e, magari, da quegli uffici che hanno predisposto gli atti e che sono tenuti all’esercizio del controllo, anche nell’interesse dell’organo politico per preservarlo da possibili danni erariali. E magari potremmo venire a scoprire che la dott.ssa Monterosso possiede i requisiti previsti dalla normativa e le ragioni per cui la deliberazione 238 del 2010 non deve più trovare applicazione.

Se non verrà fatta chiarezza su questa vicenda si darà adito alla sempre più diffusa credenza che, con le opportune relazioni e senza doversi cimentare con noiose pratiche concorsuali, si possono scalare le vette della burocrazia … ma finché ci saranno delle norme, si dovrà tenere da conto che ci sarà sempre qualcuno che proverà a chiederne il rispetto … e la nostra Associazione “Perché no…qualcosa si muove” si è assunto quel ruolo non facile.

Paolo Luparello, presidente dell’Associazione “Perché no…qualcosa si muove” (Blog www.perchenosicilia.org)

Per leggere il manifesto dell’Associazione vai sul link che segue: http://goo.gl/O1ySgL

 


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