La mozione No Muos oggi alla Camera dei Deputati

Dopo il Senato, tocca alla Camera dei Deputati, oggi pomeriggio, occuparsi del Muos di Niscemi. All’ordine del giorno, infatti, c’è la  discussione “sulle linee generali della mozione Palazzotto, Rizzo, Beni, Sberna ed altri n. 1-00344 concernente iniziative in ordine alla realizzazione del sistema di trasmissione satellitare denominato MUOS nella base militare di Niscemi”. Si dovrebbe cominciare intorno alle 14.

Con la mozione si chiede di “sospendere l’esecuzione di ogni accordo bilaterale relativo alla realizzazione del sistema di trasmissione satellitare denominato MUOS nella base militare di Niscemi e a rimettere ogni accordo al riguardo al Parlamento, ai fini dell’approvazione preventiva ai sensi degli articoli 80 ed 87 della Costituzione, chiarendo le reali caratteristiche e le condizioni d’uso dell’impianto di trasmissione, la sua possibile esclusione in occasione di eventi bellici, i costi sostenuti dal Governo italiano per le basi militari statunitensi e lo stazionamento dei militari degli Usa in Italia”. (In calce all’articolo il testo completo e i firmatari).
Anche oggi, nessuno nel mondo No Muos,  si fà illusioni. La sceneggiata vista al Senato (di cui vi abbiamo parlato qui) dove alla fine è stata approvata una mozione che non mette minimamente in dubbio la realizzazione dell’impianto, potrebbe ripetersi alla Camera.  Non a caso si parla anche di una mozione, targata NCD, che in dubbio non mette proprio nulla, sulla scia del documento approvato da Palazzo Madama.

Insomma, è’ davvero difficile che la maggioranza dei deputati si schieri a favore dei siciliani e contro gli USA. D’altronde la linea dettata dal Governo Renzi è chiara ed è stata espressa a Palazzo Madama dal sottosegretario alla Difesa.

Secondo Gioacchino Alfano, le emanazioni di onde elettromagnetiche derivanti dal nuovo impianto satellitare Usa (che ricordiamo, si andrebbe ad aggiungere alle 47 antenne già esistenti  nella base di Niscemi) non sono pericolose per la salute. L’esponente del Governo Renzi, sempre nell’Aula de Senato, per giustificare la sua tesi, ha fatto riferimento ad una parte dello studio (alquanto controverso) dell’Istituto Superiore della Sanità- che comunque suggerisce prudenza e in cui si sottolinea come non siano studiati gli effetti dell’inquinamento elettromagnetico nel lungo periodo e le sue interazioni con l’inquinamento chimico proveniente dal vicinissimo polo petrolchimico di Gela.

Nessun riferimento  invece agli studi non governativi, quello del Politecnico di Torino e de La Sapienza di Roma,  in cui invece si parla molto più esplicitamente di rischi gravi. Alfano  ha sostenuto pure che i siti militari non hanno bisogno di concessioni edilizie (il Muos è stato costruito dentro una sughereta -indicata dall’Ue quale Sito di interesse comunitario – in beffa alle leggi ambientali). Insomma, si è arrampicato sugli specchi.

In ogni caso, anche se dal Parlamento dovesse arrivare un altro pessimo segnale politico, sarà il Tar, come hanno ricordato i legali dei Comitati No Muos, a doversi esperimere nel merito.

Sempre i legali del Comitato No Muos, in un comunicato che potete leggere qui,  lanciano un appello ai Parlamentari di Montecitorio: non fatevi ingannare dalle informazioni inesatte fornite in Senato dal sottosegretario alla Difesa, Gioacchino Alfano: “Di fronte ad una simile massa di inesattezze e mistificazioni della realtà, il Senato si è inchinato, facendo proprie le richieste del Governo e certificando definitivamente la propria inutilità. Se, infatti, il Senato ritiene di non avere voce in capitolo su scelte di politica internazionale di simile importanza, è evidente che abbia esaurite le proprie funzioni e vada prontamente eliminato. Speriamo, ora che l’analoga Mozione in discussione alla Camera dei Deputati lunedì prossimo trovi maggiore attenzione. Alla Camera le maggioranze sono differenti e, soprattutto, si spera ci sia maggiore informazione e coscienza del ruolo istituzionale”.

IL TESTO DELLA MOZIONE

La Camera,
premesso che:
il MUOS (per esteso: Mobile User Objective System) è un moderno sistema di radio-telecomunicazioni satellitari ad altissima frequenza della marina militare statunitense, dotato di satelliti geostazionari e stazioni di terra. Sarà utilizzato per coordinare in maniera capillare tutti i sistemi militari statunitensi dislocati in ogni parte del globo e per guidare sistemi d’arma quali gli aerei privi di pilota;
destinato principalmente ad utenti mobili (piattaforme aeree e marittime, veicoli di terra e soldati), il MUOS trasmetterà la voce degli utenti, i dati e le comunicazioni video tramite l’installazione di antenne paraboliche ad emissioni elettromagnetiche in grado di comunicare in ambienti svantaggiati (come, ad esempio, regioni altamente boscose);
il MUOS comprenderà quattro impianti di stazione a terra. Le selezioni per la scelta dei siti terrestri sono state completate nel 2007 con la firma di un «Memorandum of Agreement» (MOA) tra la marina degli Stati Uniti e il Dipartimento della difesa australiano. Le quattro stazioni di terra, ognuna delle quali serve uno dei quattro satelliti attivi, saranno ubicate presso: l’Australian defence satellite communications station a Kojarena a circa 30 chilometri a est di Geraldton, nel sud-ovest dell’Australia; all’interno del Naval Radio Transmitter Facility (NRTF) a Niscemi, a circa 60 chilometri dalla US Naval Air Station di Sigonella, in Sicilia; nel sud-est della Virginia (sito non specificato); nel Naval Computer and Telecommunications Area Master Station Pacific nelle Hawaii;
la stazione terrestre posta nell’area del Mediterraneo, in un primo momento, era prevista all’interno della base militare americana di Sigonella. Ma, a seguito dei risultati di uno studio sull’impatto delle onde elettromagnetiche generate dalle antenne (Sicily RADHAZ Radio and Radar Radiation Hazards Model), eseguito da due aziende private, AGI – Analytical Graphics Inc (con sede a Exton, in Pennsylvania) e Maxim Systems (San Diego, in California), il progetto fu spostato a Niscemi. Nello specifico, fu elaborato un modello di verifica dei rischi di irradiazione sui sistemi d’armi, munizioni, propellenti ed esplosivi (il cosiddetto HERO – Hazards of Electromagnetic to ordnance), ospitati nella grande base siciliana. Una simulazione informatica del sistema MUOS, fornita dai consulenti di Maxim Systems, dimostrava la reale esistenza di rischi connessi al regolare funzionamento dell’impianto. Si prevedeva l’emissione di fasci di onde elettromagnetiche di portata tale da interferire con le apparecchiature poste sugli aeromobili in volo in quella zona per i vicini aeroporti civili di Comiso e di Fontanarossa e, in loco, per quello militare di Sigonella. Si presuppone il fondamento di questa relazione in quanto i vertici militari americani si convinsero a spostare la stazione MUOS a Niscemi, nella base NRTF-8 già all’epoca sotto il comando di Sigonella;
in Sicilia, il terreno di impianto del MUOS, ricadente all’interno della riserva naturale orientata denominata Sughereta di Niscemi, istituita con decreto assessoriale n.?475 del 1997 e inserita nella rete ecologica «Natura 2000» come sito di importanza comunitaria ITA050007, si trova ad una distanza di circa 6 chilometri a sud-est del centro abitato del paese di Niscemi e ad una distanza di circa 2 chilometri dai primi agglomerati edilizi;
i comitati No MUOS, il primo dei quali sorto già nel febbraio del 2009, esprimono fortissime preoccupazioni riguardo le conseguenze dell’istallazione di tale sistema, per l’incidenza che l’utilizzo a regime dello stesso possa avere su: salute umana, ecosistema della Sughereta di Niscemi, qualità dei prodotti agricoli, diritto alla mobilità e allo sviluppo del territorio, diritto alla pace e alla sicurezza del territorio e dei suoi abitanti;
in data 21 dicembre 2012, la sezione prima del Tar di Palermo, nell’ambito del procedimento iscritto al n.?1864 del 2011, ha disposto, con ordinanza, la nomina di un verificatore, nella persona del preside della facoltà di ingegneria di Roma «La Sapienza», che dichiari quali siano la consistenza e gli effetti delle emissioni elettromagnetiche generate dall’impianto MUOS e se tali emissioni siano o meno conformi alla normativa nazionale e regionale in materia di tutela delle esposizioni elettromagnetiche e di tutela ambientale dei siti di importanza comunitaria;
tale verificazione, depositata in data 27 giugno 2013, ha confermato che tutti gli studi e i dati posti a base della autorizzazioni regionali sono erronei ed inattendibili, sottolineando che non sono stati adeguatamente valutati i rischi per la popolazione e per le interferenze strumentali con i vicini aeroporti. Mentre risulta certo l’impatto ambientale negativo legato alle onde elettromagnetiche emesse dall’impianto;
frattanto, la regione siciliana, con atti del 29 marzo 2013, revocava le autorizzazioni ambientali rilasciate per la realizzazione del MUOS;
avverso tali revoche ha proposto ricorso il Ministro della difesa, con due distinti ricorsi innanzi al Tar di Palermo iscritti ai numeri 808 e 950 del 2013, chiedendone l’annullamento previa sospensione;
il Tar, con ordinanze del 9 luglio 2013, rigettava la domanda di sospensiva, ritenendo che vi fossero seri dubbi sulla nocività dell’impianto per la salute pubblica, per l’ambiente e per la sicurezza del traffico aereo dei vicini aeroporti;
le ordinanze del 9 luglio 2013 venivano impugnate, sempre il Ministro della difesa, innanzi al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, il quale fissava per la discussione la camera di consiglio del 25 luglio 2013;
tuttavia, il 24 luglio 2013 interveniva la revoca dei provvedimenti di revoca del 29 marzo 2013 ad opera della regione siciliana in forza di un procedimento concordato con il Ministero della difesa che subordinava la ripresa dei lavori di realizzazione del MUOS (ed il ripristino delle autorizzazioni regionali) al parere positivo di una commissione formata dall’Istituto superiore di sanità;
anche la revoca del 24 luglio 2013 desta forti perplessità posto che l’Istituto superiore di sanità a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo non è organo terzo e le sue conclusioni contraddicono quelle alle quali era giunto il verificatore del Tar, professor D’Amore, ed i tecnici incaricati dalla regione che avevano allegato parere contrastante. Inoltre, la relazione dell’Istituto superiore di sanità è fondato sulle rilevazioni effettuate in una settimana dall’Ispra che contraddicono le rilevazioni delle emissioni elettromagnetiche effettuate in decenni dall’Arpa Sicilia;
quanto operato dal Ministero della difesa, sia nella concessione in uso esclusivo alle Forze armate statunitensi della base di Niscemi, sia negli atti successivi, compresa l’instaurazione del contenzioso volto a far annullare la revoca delle autorizzazioni operata dalla regione siciliana, si pone ad avviso dei firmatari del presente atto in grave contrasto con quanto previsto dagli articoli 80, 87 ed 11 della Costituzione. Si segnala, peraltro, che il Ministero della difesa ha operato senza la necessaria preventiva autorizzazione del Parlamento;
sul territorio italiano vi è una compresenza di basi militari ad uso delle forze Nato in esecuzione del Patto Atlantico e di basi militari concesse in uso esclusivo alle forze armate statunitensi, oltre a basi militari nelle quali coesistono attrezzature ad uso promiscuo delle forze Nato o dello stesso esercito italiano e delle forze armate statunitensi;
il Trattato Nord Atlantico non contiene precise disposizioni per quanto riguarda le basi. Si è fatto spesso riferimento a due categorie di disposizioni: a) l’articolo 3, che obbliga gli Stati membri a prestarsi mutua assistenza e a mantenere ed accrescere la loro capacità individuale o collettiva di resistere ad un attacco armato; b) l’articolo 9, istitutivo del Consiglio atlantico, che è stato talvolta invocato, specialmente in passato, per giustificare l’assunzione di obblighi indipendentemente da un accordo formale stipulato secondo le procedure stabilite dalla nostra Costituzione. Ma dall’obbligo di cooperazione non discende certamente l’obbligo di concedere una base. Il fondamento della base resta pur sempre un accordo bilaterale;
mentre le basi in uso alla Nato o ad uso promiscuo trovano la loro ragion d’essere nel Trattato Nord Atlantico, le basi di uso esclusivo degli Usa trovano la loro fonte in convenzioni di uso pattizio. Una recente pubblicazione del Servizio studi del Senato della Repubblica, intitolata «Le basi americane in Italia – problemi aperti», a cura di Natalino Ronzitti dell’Istituto Affari Internazionali, al riguardo riporta che: ”Nel quadro della Nato, le strutture militari dell’organizzazione coesistono accanto a quelle derivanti da accordi bilaterali stipulati dagli Stati Uniti. Talvolta è difficile distinguere se si tratti di una base Nato o di una base Usa, poiché può darsi che nella base Nato esistano aree riservate agli Stati Uniti. Si tratta di basi ad uso promiscuo. Una classificazione delle due categorie di installazioni non è possibile in questa sede e richiederebbe un’indagine puntuale, che si rivela difficile, spesso a causa della mancanza di pubblicità dei relativi accordi istitutivi;
in passato, il Ministro della difesa Arturo Parisi ha dichiarato, dinanzi alla Camera dei deputati, il 19 settembre 2006, che esistono otto basi Usa in Italia disciplinate sulla base di accordi bilaterali Italia-Usa;
per quanto riguarda le infrastrutture, il principale accordo bilaterale tra Italia e Stati Uniti è l’Accordo bilaterale italo-americano sulle infrastrutture (BIA) del 1954. L’accordo venne preceduto da due accordi in materia di difesa nel 1950 e nel 1952, nonché da uno scambio di note del 1952. L’accordo venne firmato dal Ministro degli esteri italiano (Giuseppe Pella) e dall’ambasciatrice statunitense in Italia (Clara Booth Luce), ma non venne mai sottoposto a ratifica parlamentare. Il fondamento giuridico di tale procedura viene fatto risalire alla «procedura semplificata», un comportamento consuetudinario che prevede l’entrata in vigore di un atto non appena siglato da un rappresentante dell’Esecutivo Questa procedura, di norma utilizzata per accordi di natura tecnica, non si sarebbe potuta applicare anche all’accordo relativo alle installazioni militari. In virtù degli articoli 80 ed 87 della Costituzione, l’accordo circa le installazioni militari, rientrando tra gli accordi di natura politica e non essendo inquadrabile in fattispecie di natura finanziaria, costituisce un caso per il quale la procedura semplificata non potrebbe essere applicata. Il ricorso alla procedura semplificata nella risoluzione delle problematiche connesse all’installazione militare potrebbe configurare l’incostituzionalità dei procedimenti adottati;
dal punto di vista operativo, le basi militari utilizzate dalle forze armate statunitensi e le basi ad utilizzo della Nato differiscono notevolmente in termini di possibilità di utilizzo. Le basi concesse in utilizzo alla Nato vengono utilizzate solo in riferimento ad operazioni, belliche o esercitative, definite dall’alleanza. Le basi concesse ad uso agli Stati Uniti sono invece a disposizione per i fini specifici determinati dagli accordi bilaterali ad esse applicabili che assumono grande rilevanza politica;
la normativa circa la presenza di installazioni militari statunitensi in Italia è stata incrementata nel 1995 dallo Shell Agreement o «Memorandum d’intesa tra il ministero della difesa della Repubblica italiana ed il dipartimento della difesa degli Stati Uniti d’America, relativo alle installazioni/infrastrutture concesse in uso alle forze statunitensi in Italia». Questo accordo, ugualmente, è entrato in vigore attraverso procedura semplificata ed inizialmente secretato;
la base di Niscemi è regolata dall’Accordo sottoscritto il 6 aprile 2006 (Technical Arrangement between the Ministry of Defence of the Italian Republic and the Department of Defence of the United States of America regarding the installations/infrastructure in use by the U.S forces in Sigonella, Italy);
tale accordo è composto da una scrittura negoziale avente carattere prevalentemente tecnico, nel proprio allegato numero 1 specifica che il sito di Niscemi è fra quelli US Funded – US exclusive use (finanziato ed utilizzato esclusivamente dalle forze armate statunitensi);
lo stesso accordo prevede che tutte le spese sia di costruzione che di esercizio e manutenzione spettano alle forze armate degli Usa, le quali restano proprietarie sia degli impianti che di tutti i materiali, approvvigionamenti e ricambi necessari per il loro esercizio;
va richiamato quanto disciplinato dall’annesso allegato «A» al Memorandum di intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica Italiana ed il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti D’America relativo alle installazioni/infrastrutture concesse in uso alle forze statunitensi in Italia del 2 febbraio 1995;
detto allegato, alla pagina A-4, disciplina l’uso esclusivo e specifica: «Con il termine “uso esclusivo” si intende l’utilizzazione da parte di una forza appartenente ad una singola Nazione di installazioni e/o infrastrutture, definite e comprese nel perimetro dell’installazione, per lo svolgimento di attività correlate alla missione e/o dei compiti assegnati a detta forza dal Governo dello Stato di origine. L’attribuzione di “uso esclusivo” ad installazioni e/o infrastrutture utilizzate dalle forze USA non limita in alcun modo l’esercizio della sovranità dello Stato Italiano, secondo quanto stabilito dall’articolo VII del NATO/SOFA»;
è da notare che l’articolo VII dell’accordo Nato/Sofa richiamato disciplina esclusivamente l’attività d’ordine pubblico interna alla base e la giurisdizione sul personale e non l’uso della base;
il capitolo VI dell’allegato rubricato sotto il titolo «Comando» specifica che «Le funzioni di tale Comando, che sono esercitate da un Ufficiale Italiano, variano a seconda che l’installazione sia utilizzata congiuntamente o esclusivamente dalle Forze Armate degli USA (…)»;
inoltre prevede (comma 3) che «il Comandante USA esercita il comando pieno sul personale, l’equipaggiamento e le operazioni statunitensi», disponendo solo un obbligo di informazione nei confronti del Comandante italiano;
infine il capitolo IX che disciplina le infrastrutture prevede la seguente classificazione: a) Infrastrutture a finanziamento congiunto; b) Infrastrutture a finanziamento Nato; c) Infrastrutture a finanziamento Usa; d) Infrastrutture a finanziamento italiano;
i fabbricati e le infrastrutture sono classificate in: a) Nato o Nazionale, di uso congiunto; b) Nato di uso esclusivo, Italiano o Usa; c) Nazionali di uso esclusivo Italiano o Usa;
seguendo questa classificazione, in base all’allegato 1 dell’accordo sottoscritto il 6 aprile 2006 (Technical Arrangement between the Ministry of Defence of the Italian Republic and the Department of Defence of the United States of America regarding the installations/infrastructure in use by the U.S forces in Sigonella, Italy), il sito di Niscemi è fra quelli classificati a finanziamento degli Usa e di uso esclusivo degli Usa;
le considerazioni di cui sopra, da un lato, rendono evidente che il Ministro della difesa pro tempore, Mario Mauro, ha risposto in maniera inesatta, in data 22 maggio 2013, ad un’interrogazione parlamentare del primo firmatario della presente mozione, nella quale si chiedeva quale legittimazione il Ministro della difesa avesse per impugnare le revoche delle autorizzazioni ambientali effettuate dalla regione siciliana; il Ministro della difesa pro tempore in quella sede ha affermato che il Ministero della difesa agiva per un interesse proprio, trattandosi di opera strategica anche per l’Italia e che esso rappresenterà, qualora completato subordinatamente agli esiti dello studio dell’Istituto superiore di sanità, «un sistema strategico di comunicazione satellitare di cui potranno servirsi anche le forze armate italiane, in attuazione del principio di assistenza reciproca vigente in ambito Nato»;
tali affermazioni, in base alle superiori considerazioni, appaiono non veritiere posta la classificazione del sito di Niscemi come di uso esclusivo delle forze armate Usa e l’assenza di alcun accordo successivo riguardante l’utilizzazione del sistema satellitare MUOS;
la rilevata inesattezza ha come effetto di evitare che gli accordi bilaterali sottoscritti e attuati possano rilevarsi illegittimi perché formalizzati al di fuori delle procedure disciplinate dagli articoli 80 e 87 della Costituzione, spogliando il Parlamento di una propria inalienabile prerogativa di decidere nelle scelte riguardanti la politica internazionale autorizzando la ratifica degli accordi internazionali;
il MUOS è un impianto satellitare, che guiderà sistemi d’arma e che fa parte di una costellazione di impianti satellitari il cui simultaneo funzionamento è essenziale per le finalità strategiche della difesa degli Usa. Ciò vuol dire che, rispetto ad altre basi, aeree o navali, delle quali può essere impedito l’utilizzo in caso di conflitti nei quali siano coinvolti gli Stati Uniti ma che non siano partecipati dall’Italia, di questo impianto non potrà essere negato l’uso. L’Italia viene legata indissolubilmente alle politiche belliche degli Usa e le popolazioni, in particolari quelle residenti nelle adiacenze, saranno esposte a rischi bellici dipendenti dalle guerre altrui. L’accordo che consente la realizzazione di un simile impianto ha un impatto fortissimo nella politica internazionale dell’Italia e non può essere classificato né come accordo tecnico né come accordo di natura puramente economica. Per questo tipo di accordi, che rappresentano autentici trattati internazionali, esiste la cautela dell’articolo 80 della Costituzione che prevede che siano resi esecutivi dal Governo, previa approvazione da parte del Parlamento e promulgazione ai sensi dell’articolo 87 della Costituzione da parte del Capo dello Stato. Nel caso in questione, mai nessuna approvazione è intervenuta da parte del Parlamento ed il Ministero della difesa ha continuato ad applicare, proponendo anche ricorsi giurisdizionali, atti che i firmatari del presente atto giudicano illegittimi;
anche perché la politica bellica statunitense che si muove fuori dai limiti previsti dall’articolo 11 della Costituzione repubblicana, e non, è limitata agli scopi previsti dall’articolo 5 del Trattato Nord Atlantico e l’installazioni di basi militari statunitensi con le caratteristiche sopra indicate non può essere compresa nella mera esecuzione dei principi di cui all’articolo 3 dello stesso Trattato;
a ciò va aggiunto che, anche a prescindere dalla classificazione della base come di uso e a finanziamento esclusivo degli Usa, in nessuna parte il Trattato Nord Atlantico prevede che gli Stati membri siano tenuti ad ospitare basi militari di altri Stati membri sul proprio territorio, sicché accordi ulteriori che prevedano lo stazionamento di forze armate ed armamenti stranieri sul territorio italiano sicuramente sono trattati internazionali di natura politica soggetti alla disciplina degli articoli 80 e 87 della Costituzione;
il trattato che riguardi la realizzazione di un impianto, il cui uso non può essere impedito in occasione di eventi bellici nei quali l’Italia non è ufficialmente coinvolta, anche quando questi esulino dai limiti stabiliti dall’articolo 11 della Costituzione repubblicana e dall’articolo 5 del Trattato Nord Atlantico, non sarebbe autorizzabile dal Parlamento neanche ai sensi dell’articolo 80 della Costituzione stessa;
i trattati, inoltre, al fine di rispettare anche il disposto del secondo comma dell’articolo 11 della Costituzione repubblicana, dovrebbero prevedere forme di reciprocità, di controllo o, quantomeno, dei termini di validità o di revisione, cosa non presente nei trattati istitutivi delle servitù militari oggi in essere,

impegna il Governo

a sospendere l’esecuzione di ogni accordo bilaterale relativo alla realizzazione del sistema di trasmissione satellitare denominato MUOS nella base militare di Niscemi e a rimettere ogni accordo al riguardo al Parlamento, ai fini dell’approvazione preventiva ai sensi degli articoli 80 ed 87 della Costituzione, chiarendo le reali caratteristiche e le condizioni d’uso dell’impianto di trasmissione, la sua possibile esclusione in occasione di eventi bellici, i costi sostenuti dal Governo italiano per le basi militari statunitensi e lo stazionamento dei militari degli Usa in Italia.
(1-00344)
«Palazzotto, Rizzo, Beni, Sberna, Artini, Marcon, Corda, Duranti, Migliore, Di Benedetto, Basilio, Lupo, Cancelleri, Villarosa, Frusone, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Tofalo, Di Vita, Nuti, Manlio Di Stefano, Baroni, Marzana, D’Uva, Mannino, Currò, Scotto, Fratoianni, Costantino, Fava, Giancarlo Giordano, Piras, Cimbro, Franco Bordo, Zanin, Aiello, Airaudo, Di Salvo, Daniele Farina, Ferrara, Kronbichler, Lacquaniti, Lavagno, Matarrelli, Melilla, Nardi, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Pilozzi, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Sannicandro, Zan, Zaratti, Boccadutri».

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