Concorso per 52 posti di direttore tecnico nella Polizia di Stato

a cura di Caterina Foresta

MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CONCORSO (30 maggio 2013)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 52 posti di direttore tecnico fisico del ruolo dei direttori tecnici fisici della Polizia di Stato.

(GU n.34 del 30-4-2013)

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita’ di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, recante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modifiche ed integrazioni, recante l’ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita’ tecnico-scientifica o tecnica;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento contenente le norme per l’accesso, tra gli altri, al ruolo dei direttori tecnici della Polizia di Stato, approvato con decreto ministeriale 2 dicembre 2002, n. 276;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, concernente i requisiti di idoneita’ fisica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;

Vista la legge l° febbraio 1989, n. 53, concernente disposizioni relative alla Polizia di Stato;

Visto il decreto del Ministro dell’Interno in data 6 febbraio 2004, con il quale sono state individuate, tra l’altro, le classi delle lauree specialistiche di cui bisogna essere in possesso per l’accesso ai vari ruoli dei direttori tecnici della Polizia di Stato;

Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica, in data 9 luglio 2009, con il quale viene definita l’equiparazione tra ciascuna delle nuove classi delle lauree magistrali (LM), i diplomi di laurea (DL) previsti dall’ordinamento didattico vigente prima dell’adeguamento ai sensi dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative, e le classi delle lauree specialistiche (LS) introdotte a seguito del predetto adeguamento;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell’ordinamento militare;

Visto l’art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo;

Visto l’art. 2-quater, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, che ha apportato una modifica all’art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000, prevedendo un limite di eta’ per la partecipazione a concorsi pubblici per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttori tecnici della Polizia di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il proprio decreto n 333-E/276.0.43/2013 del 5 marzo 2013 che ha determinato in n. 52 i posti della qualifica iniziale del ruolo dei direttori tecnici fisici della Polizia di Stato da coprire mediante pubblico concorso;

Considerato che non e’ possibile prevedere il numero dei candidati e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario e la sede o le sedi in cui si svolgeranno le prove scritte d’esame o l’eventuale prova preselettiva;

Decreta:

Art. 1

 

Posti a concorso

 

1. E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il

conferimento di 52 posti di direttore tecnico fisico del ruolo dei

direttori tecnici fisici della Polizia di Stato.

2. I posti messi a concorso sono ripartiti nei seguenti profili

professionali:

Fisico analista di procedure nel settore telematica n. 20 (dicui n. 5 riservati ai sensi del successivo comma 3 lett. a) e n. 1

riservato ai sensi del successivo comma 3 lett. b);

Fisico analista di sistemi nel settore telematica n. 20 (di cui n. 5 riservati ai sensi del successivo comma 3 lett. a) e n. 1

riservato ai sensi del successivo comma 3 lett. b)

Fisico merceologo nel settore equipaggiamento n. 12 (di cui n. 3 riservati ai sensi del successivo comma 3 lett. a) e n. 1 riservato ai sensi del successivo comma 3 lett. b).

3. Si applicano le seguenti riserve:

a) il 25% dei posti sono destinati agli orfani, al coniuge, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio; la predetta riserva opera con priorita’ assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di persone;

b) il 2% dei posti sono destinati , ai sensi dell’art. 1005 del

decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli Ufficiali di

complemento che abbiano terminato senza demerito la ferma biennale,

nonche’ agli Ufficiali in ferma prefissata collocati in congedo ai

quali si applicano le norme di stato giuridico previste per gli

Ufficiali di complemento.

4. I posti riservati che non venissero coperti, per mancanza di

vincitori o idonei in possesso dei requisiti di cui al precedente

comma, saranno conferiti in ordine di graduatoria agli altri

candidati idonei non vincitori.

5. La partecipazione al concorso e’ limitata ad un solo profilo

professionale, scelto tra quelli menzionati, che dovra’ essere

esplicitamente indicato dal candidato nell’apposito spazio del modulo

per la domanda di partecipazione.

Art. 2

 

Comunicazioni relative al concorso

 

1. Le date ed il luogo di svolgimento dell’eventuale prova

preselettiva, di cui al successivo art. 6, e delle prove scritte,

nonche’ ogni altra comunicazione relativa al concorso, saranno

pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª

serie speciale «Concorsi ed esami» del 13 giugno 2013. Tale

pubblicazione avra’ valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 3

 

Requisiti per l’ammissione

 

1. Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in

possesso, alla data di scadenza del termine utile per la

presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti

requisiti:

a) essere cittadino italiano;

b) godere dei diritti politici;

c) possedere le qualita’ morali e di condotta previste

dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

d) non aver compiuto i 32 anni di eta’. Non si applicano le

disposizioni di legge relative all’aumento o all’abrogazione dei

limiti di eta’ per l’ammissione ai pubblici impieghi. Al personale

della Polizia di Stato e a quello appartenente ai ruoli

dell’Amministrazione civile dell’Interno, si applicano le

disposizioni previste dal decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115;

e) essere in possesso dell’idoneita’ psico-fisica per

l’espletamento dei compiti propri del ruolo dei direttori tecnici

della Polizia di Stato, cosi’ come previsto dall’art. 6 del decreto

ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, e dall’allegata tabella 1,

nonche’ dell’idoneita’ attitudinale di cui alla successiva tabella 3

del medesimo decreto, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della

Repubblica italiana – Serie generale – n. 177 del 1° agosto 2003;

f) non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non

colposi e non esser stato sottoposto a misure di sicurezza o

prevenzione;

g) essere in possesso di un diploma di laurea appartenente alla

classe delle lauree magistrali indicata di seguito in relazione a

ciascuno dei profili professionali a concorso – ovvero di un diploma

rilasciato secondo il precedente ordinamento universitario ed

equiparato alle sottoelencate lauree magistrali ai sensi del decreto

del Ministro dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca del 9

luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana – Serie generale – n. 233 del 7 ottobre 2009 – conseguito

presso un’universita’ della Repubblica italiana, o di un diploma

straniero dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente.

In particolare, per concorrere ai posti del profilo professionale di:

1) Fisico analista di procedure: classe delle lauree

magistrali in Informatica (LM-18) o Sicurezza Informatica (LM-66);

2) Fisico analista di sistemi: classe delle lauree magistrali

in Informatica (LM-18) o Sicurezza Informatica (LM-66);

3) Fisico merceologo: classe delle lauree magistrali in

Scienza e ingegneria dei materiali (LM-53);

h) possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione,

ove prevista per legge;

i) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi

degli obblighi di leva, con la specificazione di non essere stati

dichiarati obiettori di coscienza e, per tale motivo, esser stati

ammessi a prestare servizio militare non armato ovvero servizio

sostitutivo civile ai sensi ai sensi dell’art. 636 del decreto

legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero aver rinunciato formalmente

e nei modi di legge allo status di obiettore di coscienza;

j) non esser stato espulso dalle forze armate, dai corpi

militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici, dispensato

dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero

decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett.

d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

k) non essere stato espulso da un corso di formazione

finalizzato all’immissione nei ruoli dei direttori tecnici della

Polizia di Stato.

2. L’amministrazione provvedera’ d’ufficio ad accertare i

requisiti di moralita’ e condotta dei candidati e gli ulteriori

requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, nonche’ le

cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

3. Per difetto dei requisiti di cui al precedente comma 1 sara’

disposta in qualsiasi momento, con decreto motivato, l’esclusione del

candidato dal concorso.

Art. 4

 

Domande di partecipazione

 

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata

utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito della

Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it oppure sul sito

http://www.ripam.it/domandaonlinedirtecfisici, seguendo le istruzioni

ivi specificate, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla

data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale “Concorsi ed esami”.

Al termine della procedura di acquisizione informatica della

domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovra’ provvedere

a stampare, attraverso l’apposita funzione, la ricevuta di avvenuta

iscrizione da presentare ai varchi di accesso il giorno della prova

d’esame per la successiva sottoscrizione.

Qualora, negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione

delle domande di partecipazione, sui citati siti venisse comunicata

l’indisponibilita’ del sistema informatico in questione, i candidati,

nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come

da fac-simile allegato al presente bando, a mezzo raccomandata con

avviso di ricevimento, presso il Ministero dell’Interno –

Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le

Risorse Umane – Ufficio III – Attivita’ concorsuali – Via del Castro

Pretorio, n. 5, 00185 Roma.

2. I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno

indicare esclusivamente il cognome da nubile;

b) la data ed il comune di nascita nonche’ il codice fiscale;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) l’iscrizione alle liste elettorali del comune di residenza

ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle

liste medesime;

e) l’immunita’ da condanne ovvero le eventuali condanne penali

riportate ed i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il diploma di laurea posseduto, con l’indicazione della

classe delle lauree magistrali a cui appartiene ovvero e’

equipollente, del voto riportato, dell’universita’ o istituto che lo

ha rilasciato e della data del conseguimento;

g) possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione,

ove prevista per legge, con l’indicazione della data del suo

conseguimento, del voto riportato e della provincia presso il cui

albo si e’ iscritti;

h) la lingua straniera nella quale intendano sostenere la prova

d’esame di cui al successivo art. 11, comma 3, del presente bando, a

scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo;

i) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi

degli obblighi di leva, con la specificazione di non essere stati

dichiarati obiettori di coscienza e, per tale motivo, esser stati

ammessi a prestare servizio militare non armato ovvero servizio

sostitutivo civile ai sensi ai sensi dell’art. 636 del decreto

legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero aver rinunciato formalmente

e nei modi di legge allo status di obiettore di coscienza;

j) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso

pubbliche amministrazioni e le cause dell’eventuale risoluzione di

precedenti rapporti di pubblico impiego.

3. Le domande dovranno riportare la precisa indicazione del

recapito presso il quale si desidera che l’Amministrazione effettui

le comunicazioni relative al presente concorso. Eventuali variazioni

del predetto recapito dovranno essere comunicate tempestivamente a

mezzo di raccomandata indirizzata al Dipartimento della Pubblica

Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio

Attivita’ Concorsuali – Via del Castro Pretorio n. 5 – 00185 – Roma.

4. I candidati che intendano concorrere ai posti riservati, di

cui al precedente art. 1, comma 2, dovranno farne richiesta nella

domanda di partecipazione al concorso, precisando gli estremi del

titolo in base al quale concorrono a tali posti.

5. Nelle domande dovranno essere indicati gli eventuali titoli di

precedenza e preferenza – a parita’ di punteggio – di cui all’art. 5

del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,

che s’intendano far valere. Qualora non espressamente dichiarati

nella domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi in

considerazione in sede di formazione della graduatoria concorsuale.

6. L’amministrazione non assumera’ alcuna responsabilita’ per il

caso di dispersione delle proprie comunicazioni dipendenti da

inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dei

candidati ovvero dalla mancata o tardiva comunicazione del

cambiamento del recapito stesso, ne’ per gli eventuali disguidi

postali non imputabili a propria colpa.

Art. 5

 

Titoli ammessi a valutazione

 

1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio

massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

a) titoli di cultura ulteriori a quelli richiesti per

l’ammissione al concorso fino a punti 9;

b) titoli professionali fino a punti 15;

c) titoli vari fino a punti 6.

2. Rientrano tra i titoli di cultura di cui alla precedente

lettera a): i diplomi di laurea; i diplomi di specializzazione; le

abilitazioni all’insegnamento o all’esercizio di professioni; gli

attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione e

simili rilasciati da un’istituzione statale, da un ente pubblico o da

un istituto riconosciuto dallo Stato, purche’ attinenti al settore

tecnico per il quale il candidato concorre e purche’ conclusisi con

un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale.

3. Rientrano tra i titoli professionali di cui alla precedente

lettera b) quelli riguardanti: l’espletamento di incarichi e servizi

presso amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico conferiti

con provvedimento dei competenti organi; lo svolgimento a carattere

volontario di attivita’ di ricerca, di sperimentazione, di studio in

genere risultante da certificazioni provenienti da istituti

universitari o istituti di ricerca o sperimentazione, di diritto

pubblico o riconosciuti dallo Stato.

4. Rientrano tra i titoli vari di cui alla precedente lettera c)

tutti quelli attinenti al ruolo degli fisici che non rientrano nelle

precedenti categorie.

5. La valutazione dei titoli di cui al presente articolo verra’

effettuata nei confronti dei candidati che avranno superato le prove

scritte e il relativo punteggio verra’ reso noto agli interessati

prima dell’effettuazione della prova orale. La valutazione e’

limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine di

presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

6. I titoli redatti in lingua straniera non verranno presi in

considerazione se non corredati della traduzione in lingua italiana

certificata dalle competenti autorita’.

7. L’amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli

sul contenuto delle eventuali dichiarazioni sostitutive di

certificazioni o degli atti di notorieta’ di cui agli articoli 46 e

47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

445.

Art. 6

 

Prova preselettiva

 

1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia

superiore a cinquanta volte il numero dei posti a concorso e non sia

inferiore a cinquemila, verra’ effettuata una prova preselettiva per

determinare i candidati da ammettere alle successive prove scritte.

La prova preselettiva, che puo’ essere effettuata per gruppi

predeterminati di candidati secondo l’ordine alfabetico del loro

cognome, e’ articolata in quesiti con risposta a scelta multipla

riguardanti l’accertamento della conoscenza delle materie d’esame di

cui al successivo art. 9.

2. Il superamento della prova preselettiva costituisce requisito

essenziale di ammissione al concorso. Sulla base dei risultati di

essa e’ ammesso a sostenere le prove scritte del concorso un numero

di candidati pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso

nonche’, in soprannumero, i candidati che abbiano riportato un

punteggio pari all’ultimo degli ammessi entro i limiti dell’aliquota

predetta. La votazione conseguita non concorre alla formazione del

punteggio finale di merito.

3. A ciascun candidato viene somministrato un questionario

contenente un totale di 200 quesiti e 5 risposte per ciascun quesito,

di cui solo una esatta. Il tempo massimo a disposizione per le

risposte ai predetti quesiti e’ di 210 minuti.

4. I quesiti hanno un grado di difficolta’ variabile in relazione

alla natura della domanda, che puo’ essere facile, di difficolta’

media o difficile. Tali livelli di difficolta’ sono espressi con un

valore numerico che va da 1 a 3. L’attribuzione del punteggio alle

singole risposte e’ differenziata in relazione al grado di

difficolta’ della domanda.

5. I questionari da sottoporre ai candidati sono formati mediante

procedura automatizzata tenendo conto dell’esigenza di ripartire

egualmente fra tutti l’incidenza del grado di difficolta’ delle

domande. A tal fine le domande facili costituiscono il 30% del

totale, quelle di media difficolta’ il 50% e quelle difficili il 20%.

6. Durante la prova preselettiva i candidati non possono

avvalersi di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi

natura nonche’ di strumenti idonei alla memorizzazione, elaborazione

o trasmissione di dati ed informazioni.

7. Nell’apposito archivio informatico istituito presso il Centro

Elettronico Nazionale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza

vengono inseriti 5000 quesiti relativi alle discipline di cui al

precedente comma 1. I quesiti vengono resi pubblici quarantacinque

giorni prima dell’inizio dello svolgimento della prova preselettiva

sul sito Internet della Polizia di Stato

http://www.poliziadistato.it.

8. La graduatoria della prova preselettiva e’ approvata con

decreto ministeriale di cui e’ dato avviso nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana – 4ª serie speciale “Concorsi ed esami”,

che ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 7

 

Accertamenti psico-fisici ed attitudinali

 

1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso sono

tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro

preventivamente comunicati, alla visita medica per l’accertamento del

possesso dei requisiti di idoneita’ fisica e psichica di cui all’art.

6 del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, dell’assenza di

patologie di cui all’allegata Tabella I, nonche’ agli accertamenti

circa il possesso dei requisiti attitudinali di cui alla Tabella 3

dello stesso decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – Serie generale – n. 177 del 1° agosto 2003.

2. Gli accertamenti psico-fisici saranno effettuati da una

commissione composta da un primo dirigente medico della Polizia di

Stato, che la presiede, due direttivi medici della Polizia di Stato e

due componenti scelti tra i docenti universitari ovvero tra i

dirigenti medici del Servizio Sanitario Nazionale. Ai fini

dell’accertamento dei requisiti psico-fisici, il candidato, oltre ad

essere sottoposto ad un esame clinico generale ed a prove strumentali

e di laboratorio, dovra’ presentare la seguente documentazione

sanitaria, con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della

presentazione agli accertamenti psico-fisici:

a) certificato anamnestico, come da modello allegato al

presente bando, sottoscritto dal medico di fiducia di cui all’art. 25

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall’interessato, con

particolare riferimento alle infermita’ pregresse o attuali indicate

nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198; in tal senso il

candidato potra’ produrre accertamenti clinici o strumentali inerenti

le pregresse patologie ritenuti utili ai fini della valutazione

medico-legale.

b) esame audiometrico e E.C.G. da effettuarsi presso una

struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l’indicazione del

codice identificativo regionale;

c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura

pubblica o accreditata con il S.S.N. con l’indicazione del codice

identificativo regionale:

1 – esame emocromocitometrico con formula;

2 – esame chimico e microscopico delle urine;

3 – creatininemia; 4 – gamma GT; 5 – glicemia; 6 – GOT (AST);

7 – GPT (ALT); 8 – HbsAg; 9 – Anti HbsAg; 10 – Anti Hbc; 11- Anti

HCV.

3. Un’apposita commissione di selettori, presieduta da un

funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi e composta da

quattro funzionari del ruolo dei direttori tecnici psicologi della

Polizia di Stato ovvero selettori del ruolo dei commissari della

Polizia di Stato, sottoporra’ i candidati risultati in possesso dei

requisiti psico-fisici all’accertamento delle qualita’ attitudinali,

consistente nello svolgimento di test, collettivi ed individuali,

integrati da un colloquio con un componente della commissione, volti

ad accertare l’attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti

connessi con l’attivita’ di polizia. Su richiesta del selettore, o

nel caso in cui i test siano risultati positivi ma il colloquio sia

risultato negativo, quest’ultimo verra’ ripetuto in sede collegiale.

4. Le funzioni di Segretario delle predette commissioni sono

svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di

Stato, ovvero ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’Interno con

qualifiche equiparate, in servizio presso il Dipartimento della

Pubblica Sicurezza.

5. I giudizi espressi dalle predette commissioni sono definitivi

e comportano, in caso di non idoneita’, l’esclusione dal concorso,

che sara’ disposta con decreto motivato.

6. In relazione al numero dei candidati, l’amministrazione puo’

effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo anche dopo le

prove scritte o dopo la prova orale.

Art. 8

 

Tutela dei dati personali

 

1. Ai sensi dell’art. 13, primo comma, del Decreto Legislativo 30

giugno 2003, n. 196, gli esiti degli accertamenti di cui al

precedente art. 7, nonche’ i dati personali forniti dai candidati

nelle domande di partecipazione al concorso, saranno raccolti presso

il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza –

Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio III – Attivita’

Concorsuali per le finalita’ di gestione del concorso medesimo.

2. Il conferimento di tali dati e’ obbligatorio ai fini della

valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal

concorso.

3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente

alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo

svolgimento del concorso od alla posizione giuridico-economica del

candidato.

4. L’interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui al

citato decreto legislativo n. 196/2003. Tali diritti potranno esser

fatti valere nei confronti del Ministero dell’Interno – Dipartimento

della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane –

Ufficio III – Attivita’ Concorsuali, titolare del trattamento.

5. Il responsabile del trattamento e’ il Direttore dell’Ufficio

III – Attivita’ concorsuali.

Art. 9

 

Prove d’esame

 

1. Gli esami consistono in due prove scritte ed una prova orale. Le prove scritte, per ciascuna delle quali i candidati hanno a disposizione un tempo massimo di otto ore, vertono sulle seguenti materie:

 

Settore Telematica – Fisico analista di Sistemi e Fisico analista di Procedure

 

Prove scritte

 

1ª prova:

 

Architettura degli elaboratori.

Sistemi operativi.

Reti e sistemi di telecomunicazione digitali.

Project management.

Sistemi per la protezione del software.

2ª prova:

 

Metodologie e tecniche di analisi, progettazione e sviluppo del software e di basi dati. Modelli e caratteristiche dei sistemi distribuiti.

Sistemi informativi e datawarehousing.

Prova orale

 

Materie delle prove scritte.

 

Sistemi per la protezione del software, dei dati e delle comunicazioni

 

Elementi di diritto pubblico.

 

Elementi di diritto penale.

 

Norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato.

 

Settore Equipaggiamento – Fisico Merceologo

 

Prove scritte

 

1ª prova:

 

Risoluzione di esercizi di stechiometria e calcoli relativi a problemi di: elettrochimica, termochimica, cinetica chimica, equilibrio chimico.

Caratteristiche principali delle fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche. Costruzione di un tessuto e relative fasi.

Tecnica conciaria: rinverdimento, messa in calce, macerazione, piclaggio, concia al vegetale, concia minerale.

2ª prova:

 

Prove su cuoi e pelli secondo i sistemi I.U.P. ed I.U.C. ed applicabilita’ delle stesse per speciali tipi di calzature.

Lavorazione industriale sia per la confezione di manufatti tessili che calzaturieri, i vari tempi, le varie fasi. Moderni orientamenti tecnici in ordine ai materiali da impiegare ed alle modalita’ di lavorazione di mobili ed arredi sia in legno che in metallo.

Prova orale

 

Materie delle prove scritte.

Calcolo della quantita’ di filato necessario per ordire una pezza

di tessuto di dimensioni note. – Titoli dei filati in ogni sistema.

Analisi dei filati e dei tessuti sia semplici che composti.

Funzionamento delle principali macchine tessili industriali.

Elementi di diritto pubblico.

Elementi di diritto penale.

Norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli del

personale della Polizia di Stato.

2. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i

criteri e le modalita’ di valutazione delle prove concorsuali, al

fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove.

3. Prima dell’inizio della prova orale la commissione

esaminatrice determina i quesiti da porre ai candidati, che saranno

loro rivolti secondo criteri predeterminati che garantiscano

l’imparzialita’ della prova.

Art. 10

 

Adempimenti connessi allo svolgimento delle prove scritte

 

1. Prima dell’inizio di ciascuna prova scritta la commissione

prepara tre argomenti, se gli esami si svolgono in un’unica sede,

ovvero un solo argomento quando questi si svolgono in piu’ sedi.

2. Gli argomenti appena formulati sono chiusi in altrettante

buste sigillate e firmate esternamente sui lembi di chiusura dal

presidente, dai componenti della commissione e dal segretario. Le

buste sono conservate dal presidente della commissione e dai

presidenti dei comitati di vigilanza se le prove si svolgono in piu’

sedi.

3. Nel caso di svolgimento delle prove in un’unica sede, all’ora

stabilita per ciascuna prova scritta il presidente invita uno dei

candidati a verificare la regolare chiusura delle buste contenenti

gli argomenti ed invita il medesimo ad estrarre a sorte la busta

contenente l’argomento che dovra’ formare oggetto della prova.

4. Durante le prove scritte non e’ permesso ai concorrenti di

comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in

relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o

con i componenti della commissione esaminatrice.

5. E’ vietato ai concorrenti portare al seguito carta da

scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere nonche’

apparecchiature elettroniche idonee alla memorizzazione, elaborazione

o trasmissione di dati ed informazioni, compresi i telefoni

cellulari. E’ loro consentito soltanto, durante lo svolgimento della

prova scritta, consultare codici, leggi e decreti senza richiami

dottrinali o giurisprudenziali, nonche’ dizionari linguistici, che

siano stati preventivamente presentati all’atto dell’ingresso

nell’aula degli esami e verificati da componenti della commissione

esaminatrice o, nelle eventuali altre sedi in cui si svolgono le

prove, del comitato di vigilanza che ne fa le veci.

6. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi

precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo

svolgimento del tema e’ escluso dal concorso.

Art. 11

 

Prova orale

 

1. Alla prova orale sono ammessi a partecipare i candidati che

nelle prove scritte abbiano conseguito una media di almeno ventuno

trentesimi ed una votazione non inferiore a diciotto trentesimi in

ciascuna di esse. La commissione non procede all’esame del secondo

elaborato qualora abbia attribuito al primo elaborato un punteggio

inferiore a diciotto trentesimi.

2. L’ammissione alla prova orale, con l’indicazione del voto

riportato nelle prove scritte, sara’ comunicata al candidato almeno

venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova

stessa. Con tale comunicazione i candidati sono altresi’ invitati ad

inviare, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di

notifica, la documentazione che comprova il possesso, alla data di

scadenza del termine di presentazione delle domande di

partecipazione, dei titoli di cui al precedente art. 5, in originale

o in copia autenticata ovvero – fatta eccezione per le pubblicazioni

– la relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto

di notorieta’ ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445.

3. La prova orale sara’ volta, altresi’, all’accertamento della

conoscenza della lingua straniera, prescelta dal candidato tra quelle

indicate nel precedente art. 4, comma 2, lett. h), che consiste nella

traduzione di un testo senza l’ausilio del vocabolario e in una

conversazione, nonche’ all’accertamento del possesso di un livello

elevato di conoscenza dell’uso di apparecchiature e applicazioni

informatiche piu’ diffuse, in linea con gli standard europei.

4. La prova orale si intendera’ superata qualora il candidato

abbia conseguito una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

Art. 12

 

Rinuncia al concorso per mancata presentazione alle prove

 

1. I candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo

documento di riconoscimento, per sostenere l’eventuale prova

preselettiva, gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, le prove

scritte e la prova orale nel luogo, giorno ed ora che saranno loro

preventivamente comunicati. La mancata presentazione sara’

considerata rinuncia al concorso a tutti gli effetti.

Art. 13

 

Formazione della graduatoria e adempimenti connessi

 

1. Espletate le prove del concorso, la commissione formera’ la

graduatoria di merito, con l’indicazione del punteggio complessivo

conseguito da ogni candidato.

2. Il punteggio complessivo e’ dato dalla somma tra la media dei

voti riportati nelle prove scritte, il punteggio attribuito ai titoli

ed il voto ottenuto alla prova orale.

3. Ai fini della compilazione della graduatoria finale del

concorso, i candidati che avranno superato le prove d’esame saranno a

tal fine invitati a far pervenire al Dipartimento della Pubblica

Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio III,

via del Castro Pretorio n. 5 – 00185 – Roma, entro il termine

perentorio di venti giorni dal giorno in cui hanno ricevuto il

relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli che

danno diritto a partecipare alle riserve di posti e quelli di

precedenza e di preferenza nella nomina a parita’ di punteggio,

purche’ gia’ indicati nella domanda di partecipazione al concorso.

4. I documenti di cui al comma precedente che saranno presentati

o perverranno dopo il termine di venti giorni, non saranno valutati

anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo

entro il termine medesimo.

5. Con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della

Pubblica Sicurezza, riconosciuta la regolarita’ del procedimento,

sara’ approvata la graduatoria finale e verranno dichiarati i

vincitori del concorso. 11 decreto stesso sara’ pubblicato nel

Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’Interno e di

tale pubblicazione verra’ data notizia mediante avviso nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

6. Dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorreranno i

termini, rispettivamente di giorni 60 e 120, per eventuali

impugnative al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di

Roma, ai sensi della legge 2 luglio 2010, n. 104, ovvero al

Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.

1199.

Art. 14

 

Nomina dei vincitori

 

1. I vincitori del concorso saranno nominati direttori tecnici fisici della Polizia di Stato ed avviati a frequentare il corso di formazione di cui all’art. 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

 

2. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del corso di cui al precedente comma, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

 

3. La definitiva assegnazione alla sede di servizio fra quelle indicate dall’Amministrazione e’ effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l’ordine della graduatoria di fine corso.

 

Roma, 22 aprile 2013

p. il Capo della Polizia

Direttore Generale della Pubblica

Sicurezza

il Vice Direttore Generale con

funzioni Vicarie

Marangoni

Allegato

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

 

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