Concorso per sette allievi ufficiali della Guardia di Finanza

a cura di Caterina Foresta

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

CONCORSO (18 febbraio 2013)

Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di sette allievi ufficiali del ruolo aeronavale al primo anno del 12° corso aeronavale dell’Accademia della Guardia di finanza, per l’anno

accademico 2013/2014.

(GU n.5 del 18-1-2013)

 

IL COMANDANTE GENERALE

 

Visto l’articolo 5, comma 1, del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1961, recante «Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di finanza», convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;

 

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»;

 

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige», ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;

 

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell’imposta di bollo», e l’articolo 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall’imposta di bollo per copie conformi di atti»;

 

Visti gli articoli 138, 139 e 140 della legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia;

 

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;

 

Visto l’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n. 227;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche»;

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

 

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione»;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita’ di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

 

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell’articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza»;

 

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attivita’ amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

 

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche’ norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica»;

 

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in particolare, l’articolo 4, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell’Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia»;

 

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente «Regolamento recante norme per l’accertamento dell’idoneita’ al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;

 

Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;

 

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»;

 

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della Legge 31 marzo 2000, n. 78»;

 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

 

Visto il decreto interministeriale 12 aprile 2001, recante «Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza»;

 

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001 e successive modificazioni, concernente l’individuazione dei titoli di studio e gli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo;

 

Vista la convenzione tra l’Universita’ degli Studi di Bergamo, l’Universita’ degli Studi di Milano Bicocca e l’Universita’ degli Studi di Roma Tor Vergata con l’Accademia della Guardia di finanza, datata 20 dicembre 2001;

 

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

 

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive modificazioni, recante «Elenco delle imperfezioni ed infermita’ che sono causa di non idoneita’ ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l’accertamento e la valutazione ai fini dell’inidoneita’»;

 

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante «Regolamento concernente le modalita’ di svolgimento dei corsi di formazione per l’accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche’ le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»;

 

Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorita’ gerarchiche del Corpo;

 

Visto l’articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

 

Visti gli articoli 636, 801, 861, 864, 1033, 1494, 1495, 1929, 1932, 1937, 2111, 2139, 2141, 2147 e 2151 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell’ordinamento militare»;

 

Visti gli articoli 583 e 586 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernenti l’accertamento dell’idoneita’ ai servizi di navigazione aerea;

 

Ritenuto di dover riservare:

 

un posto in favore dei candidati in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

un posto in favore dei candidati appartenenti a una delle categorie di cui all’articolo 2151, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 66/2010;

Considerata l’opportunita’ di prevedere che, alle prove concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione nonche’ la copertura dei posti messi a concorso,

 

Determina:

 

Art. 1

 

Posti a concorso

 

1. E’ indetto per l’anno accademico 2013/2014 un pubblico

concorso per esami per l’ammissione di 7 allievi ufficiali del «ruolo

aeronavale» al primo anno del 12° corso aeronavale dell’Accademia

della Guardia di finanza.

2. I posti disponibili sono cosi’ ripartiti:

a) specializzazione «pilota militare» n. 3 posti;

b) specializzazione «comandante di stazione e unita’ navale» n.

4 posti.

3. Dei suddetti posti:

a) uno dei tre disponibili per la specializzazione «pilota

militare» e’ riservato, subordinatamente al possesso degli altri

requisiti prescritti dall’articolo 2, ai candidati in possesso

dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di

istruzione secondaria di secondo grado o superiore;

b) uno dei quattro disponibili per la specializzazione

«comandante di stazione e unita’ navale» e’ riservato,

subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti

dall’articolo 2, al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti

in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del

personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in

servizio e per causa di servizio.

4. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per

una sola delle predette specializzazioni.

5. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva la facolta’ di

revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove

concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione della

graduatoria unica di merito, il numero dei posti, di sospendere

l’ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del

numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall’autorita’ di

Governo, nonche’ di esigenze attualmente non valutabili ne’

prevedibili.

6. Lo svolgimento del concorso comprende:

a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali);

b) una prova scritta di cultura generale;

c) accertamento dell’idoneita’ psico-fisica;

d) una prova di efficienza fisica;

e) accertamento dell’idoneita’ attitudinale;

f) tre prove orali;

g) una prova facoltativa di una lingua straniera;

h) una prova facoltativa di informatica;

i) visita medica di incorporamento.

7. Il corso di Accademia ha inizio nella data stabilita dal

Comando Generale della Guardia di finanza e ha durata triennale (da

frequentare, per due anni, nella qualita’ di allievo ufficiale e, per

un anno, con il grado di sottotenente).

8. Alla fine del triennio, i sottotenenti sono ammessi al corso

di Applicazione, di durata biennale (da frequentare, per un anno, nel

grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente).

Art. 2

 

Requisiti e condizioni per l’ammissione al concorso

 

1. Possono partecipare al concorso:

a) gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo in servizio che:

1) alla data del 1° gennaio 2013, non abbiano superato il

ventottesimo anno di eta’ e, quindi, siano nati in data successiva al

1° gennaio 1985 (compreso);

2) non siano stati dichiarati non idonei all’avanzamento o,

se dichiarati non idonei all’avanzamento, abbiano successivamente

conseguito un giudizio di idoneita’ e siano trascorsi almeno cinque

anni dalla dichiarazione di non idoneita’, ovvero non abbiano

rinunciato all’avanzamento nell’ultimo quinquennio;

b) i cittadini italiani che:

1) abbiano, alla data del 1° gennaio 2013, compiuto il

diciassettesimo anno di eta’ e non superato il ventiduesimo, cioe’,

siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1991 ed il 1°

gennaio 1996, estremi inclusi;

2) abbiano, se minorenni alla data di presentazione della

domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente la

potesta’ o del tutore per contrarre l’arruolamento volontario nella

Guardia di finanza;

3) siano in possesso dei diritti civili e politici;

4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati

decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero

prosciolti, d’autorita’ o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle

Forze armate e di polizia;

5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile

nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a

tale status, ai sensi dell’articolo 636, comma 3, del decreto

legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per

inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di

formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;

7) non siano imputati, non siano stati condannati, ovvero non

abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444

c.p.p. per delitti non colposi, ne’ siano o siano stati sottoposti a

misure di prevenzione;

8) siano in possesso delle qualita’ morali e di condotta

stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.

L’accertamento di tale requisito viene effettuato d’ufficio dal Corpo

della Guardia di finanza.

2. Tutti i candidati devono, inoltre, possedere un diploma di

istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione a

corsi di laurea previsti dal decreto interministeriale 12 aprile

2001.

3. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in

possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la

presentazione delle domande, lo conseguano nell’anno scolastico

2012/2013.

4. I requisiti di cui al comma 1, lettera b), punti 3), 4), 5),

6), 7) e 8), devono essere posseduti alla data di scadenza del

termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e

mantenuti fino all’incorporamento, pena l’esclusione dal concorso.

5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta’ previsti per

l’ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 3

 

Domanda di partecipazione

 

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata

esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito

www.gdf.gov.it – area «concorsi Online», seguendo le istruzioni del

sistema automatizzato, entro 30 giorni decorrenti dalla data di

pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – 4ª serie speciale.

Le istanze compilate secondo la predetta procedura saranno

stampate a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e

sottoscritte dai candidati all’atto della presentazione per

l’effettuazione della prova preliminare di cui all’articolo 10.

2. Solo in caso di avaria del sistema informatico o di

indisponibilita’ di un collegamento internet, la domanda di

partecipazione puo’ essere redatta in carta semplice, secondo il

modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti i reparti

del Corpo nonche’ sul sito www.gdf.gov.it, e spedita, a mezzo di

raccomandata, con avviso di ricevimento, al Centro di Reclutamento

della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 –

Roma/Lido di Ostia, entro il termine di cui al comma 1. A tal fine,

fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilita’ per la

mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre

cause non imputabili alla stessa.

3. Il concorrente che, alla data di presentazione della domanda

di partecipazione al concorso ai sensi dei commi 1 o 2, sia minorenne

deve consegnare, in sede di svolgimento della prova preliminare,

l’atto di assenso, redatto in carta semplice secondo il modello in

allegato 2, sottoscritto da entrambi i genitori o da uno solo, in

caso di impedimento dell’altro, ovvero dal tutore, in caso di

mancanza di entrambi i genitori. Nel caso in cui l’atto sia firmato

da uno solo dei genitori, devono essere documentati i motivi per cui

manca l’assenso dell’altro genitore. Ne sono esonerati gli aspiranti,

anche se minorenni, che rivestono la qualifica di militare alle armi.

La mancata presentazione dell’atto di assenso comporta la non

ammissione dell’interessato alle prove concorsuali e l’archiviazione

della domanda di partecipazione.

4. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalita’ di

cui ai commi 1 e 2 possono essere annullate, modificate o integrate

entro il termine previsto per la presentazione delle stesse.

Successivamente, non e’ piu’ possibile annullarle ovvero apportare

modificazioni o integrazioni.

5. Le domande di partecipazione al concorso redatte secondo le

modalita’ di cui al comma 2:

a) sono restituite agli interessati per essere regolarizzate

entro cinque giorni dal momento della restituzione, se, pur prodotte

nei termini, risultano formalmente irregolari ovvero incomplete di

talune delle dichiarazioni prescritte dall’articolo 4;

b) sono archiviate nel caso in cui:

1) siano spedite o consegnate oltre il termine di cui al

medesimo comma 2;

2) pur se spedite entro tale termine, non pervengano entro 60

giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando;

3) non siano sottoscritte;

4) non siano regolarizzate entro cinque giorni dalla

restituzione, nei casi di cui alla lettera a).

6. I provvedimenti di archiviazione di cui ai commi 3 e 5 sono

adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di

finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli,

producendo ricorso:

a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di

Istruzione della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, secondo il termine di cui all’articolo 2, primo comma,

del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.

1199;

b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni

previste dagli articoli 29 e seguenti dell’allegato 1 al decreto

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

7. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano

considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono

ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell’accertamento

dell’effettivo possesso dei requisiti previsti.

8. L’ammissione con riserva deve intendersi fino all’ammissione

al corso di formazione.

Art. 4

 

Elementi da indicare nella domanda

 

1. Il candidato deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di

nascita (i militari alle armi devono indicare anche il grado

rivestito nonche’ il reparto cui sono in forza);

b) la specializzazione per cui intende concorrere;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico;

e) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste

elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili;

f) di non essere imputato, non essere stato condannato ovvero

non aver ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo

444 c.p.p. per delitti non colposi ne’ essere o essere stato

sottoposto a misure di prevenzione;

g) il titolo di studio di cui e’ in possesso o che presume di

conseguire nell’anno scolastico 2012/2013;

h) se militare alle armi, il grado e il reparto di appartenenza

(i militari del Corpo devono indicare la matricola meccanografica, il

grado e il reparto cui sono in forza);

i) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile

nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunziato a

tale status, ai sensi dell’articolo 636, comma 3, del decreto

legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

j) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato

decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero

prosciolto, d’autorita’ o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle

Forze armate e di polizia;

k) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per

inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di

formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;

l) l’indirizzo proprio, completo del numero di codice di

avviamento postale e, dove possibile, di un recapito telefonico e di

un indirizzo di posta elettronica;

m) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali

comunicazioni;

n) l’eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui

all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio

1994, n. 487. Le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli

– ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge

– devono essere presentate con le modalita’ e la tempistica indicate

all’articolo 5, comma 2;

o) di essere disposto, in caso di nomina a ufficiale, a

raggiungere qualsiasi sede di servizio.

2. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso,

puo’ richiedere di essere sottoposto anche alle seguenti prove

facoltative:

a) prova di conoscenza di una lingua straniera scelta tra:

francese, inglese, spagnolo e tedesco;

b) prova di informatica.

3. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui

all’articolo 1, comma 3, lettera a), devono compilare la domanda di

partecipazione, precisando, tra le annotazioni integrative, gli

estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tali

posti e indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale

intendono sostenere le previste prove scritta e orali.

4. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui

all’articolo 1, comma 3, lettera b), devono compilare la domanda di

partecipazione, precisando, tra le annotazioni integrative, gli

estremi e l’autorita’ che ha attestato il possesso del requisito

richiesto.

5. I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di

essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in

particolare, degli articoli 10, 11 e 13, concernenti, tra l’altro, il

calendario di svolgimento della prova preliminare e della prova

scritta nonche’ le modalita’ di notifica dei relativi esiti e di

convocazione per le prove successive.

6. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione

ed il sottoscrittore attesta, tra l’altro, di essere consapevole che,

in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal

codice penale e dalle leggi speciali e decadra’ da ogni beneficio,

eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della

dichiarazione non veritiera fornita.

7. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata

direttamente e nel modo piu’ celere al Centro di Reclutamento della

Guardia di finanza, il quale non assume alcuna responsabilita’ circa

possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive

segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Deve, infine, essere tempestivamente comunicata allo stesso Centro di

Reclutamento ogni variazione che dovesse intervenire, concorso

durante, in relazione agli ulteriori elementi indicati nella domanda.

Art. 5

 

Documentazione

 

1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui

all’articolo 2, il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza

provvede a richiedere i seguenti atti:

a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o

impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi

dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note

caratteristiche o di qualifica;

b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o

della cartella personale e del foglio matricolare del candidato

militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche

amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;

c) dichiarazione del casellario giudiziale.

2. I candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica

di cui all’articolo 17 devono presentare in tale sede i certificati,

rilasciati dalle competenti autorita’ su carta semplice, ovvero le

dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti

il possesso dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali

stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,

n. 487.

La documentazione presentata oltre la data di effettuazione della

prova di efficienza fisica e’ archiviata.

3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui

all’articolo 20 devono presentare o far pervenire al Centro di

Reclutamento della Guardia di finanza, a pena di decadenza, entro 30

giorni dalla data di ammissione al corso di formazione domanda

diretta al Ministero della Difesa con cui il candidato, che riveste

lo status di ufficiale di complemento, ufficiale in ferma prefissata

e ufficiale delle forze di completamento, chiede di rinunciarvi per

conseguire l’ammissione all’Accademia della Guardia di finanza in

qualita’ di allievo ufficiale.

4. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile, sono

restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,

entro 30 giorni dal momento della restituzione.

Art. 6

 

Commissione giudicatrice

 

1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva

determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, e’

presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e

ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali

presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a

colonnello:

a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la

valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria unica di

merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due

professori, membri. I professori devono essere in possesso

dell’abilitazione all’insegnamento negli istituti superiori di

secondo grado nelle materie oggetto di esame;

b) sottocommissione per la visita medica preliminare,

costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre

ufficiali medici, membri;

c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei

candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare,

composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali

medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della

precedente sottocommissione o a parita’ di grado, comunque, con

anzianita’ superiore), membri;

d) sottocommissione per la valutazione della prova di

efficienza fisica e per l’accertamento dell’idoneita’ attitudinale

dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualita’ di

ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da quattro

ufficiali della Guardia di finanza, periti selettori, membri;

e) sottocommissione per la visita medica di incorporamento,

composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale

medico, membri.

2. La sottocommissione esaminatrice per le prove facoltative di

lingua straniera e informatica e’ quella indicata al comma 1, lettera

a), integrata da ufficiali della Guardia di finanza, rispettivamente:

a) qualificati conoscitori della lingua stessa;

b) in forza al Servizio informatica del Comando Generale.

3. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in

servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita’ di

membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.

4. Per l’eventuale valutazione delle prove scritta e orali dei

candidati che le sosterranno in lingua tedesca, la competente

sottocommissione e’ integrata dall’ufficiale del Corpo qualificato

conoscitore della lingua straniera di cui al comma 2, lettera a).

5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,

possono avvalersi dell’ausilio di esperti ovvero di personale

specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1,

lettera d), puo’ avvalersi, altresi’, durante l’accertamento

dell’idoneita’ attitudinale, dell’ausilio di psicologi.

6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e

controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

7. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei

lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all’uopo individuato

dal Centro di Reclutamento.

Art. 7

 

Adempimenti delle sottocommissioni

 

1. Le sottocommissioni previste all’articolo 6, comma 1, lettere

b), c) e d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da

tutti i componenti.

Art. 8

 

Esclusione dal concorso

 

1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando

Generale della Guardia di finanza, puo’ essere disposta, in ogni

momento, l’esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei

requisiti di cui all’articolo 2.

2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di

Reclutamento.

3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre

ricorso:

a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale

della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, secondo il termine di cui all’articolo 2, primo comma, del

decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;

b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni

previste dagli articoli 29 e seguenti dell’allegato 1 al decreto

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Art. 9

 

Documento di identificazione

 

1. Ad ogni visita o prova d’esame, i candidati devono esibire la

carta di identita’ in corso di validita’, oppure un documento di

riconoscimento rilasciato da un’amministrazione dello Stato, purche’

munito di fotografia recente.

Art. 10

 

Data e modalita’ di svolgimento della prova preliminare

 

1. I candidati, che abbiano presentato domanda di partecipazione

al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di

esclusione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova

preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande

dirette ad accertare le abilita’ linguistiche, orto-grammaticali e

sintattiche della lingua italiana, presso il Centro di Reclutamento

della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, Roma/Lido

di Ostia, che si svolgera’ a partire dal 3 aprile 2013.

2. Il calendario e le modalita’ di svolgimento della suddetta

prova saranno resi noti, a partire dal 15 marzo 2013, mediante avviso

pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it e presso l’Ufficio

Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale

XXI aprile, n. 55, di Roma (numero verde: 800669666).

Con il medesimo avviso saranno, altresi’, rese note eventuali

variazioni del periodo e della sede di svolgimento della prova

preliminare.

3. I candidati, che non si presentano nel giorno e nell’ora

stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati

rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.

4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a

tutti gli effetti, e per tutti i candidati.

5. I candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo, che

abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso,

di sostenere le previste prove scritta e orali in lingua tedesca,

possono richiedere, sul posto, l’assistenza di personale qualificato

conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle

modalita’ di esecuzione della prova preliminare.

6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova

preliminare munito di una penna biro ad inchiostro nero.

7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,

dizionari dei sinonimi e contrari, appunti, o altre pubblicazioni.

Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti devono essere

obbligatoriamente spenti.

I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi

dal concorso a cura della competente sottocommissione.

8. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati

ai candidati sara’ pubblicata sul sito internet www.gdf.gov.it, nella

sezione relativa ai concorsi.

9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova

preliminare da parte dei candidati, sara’ disponibile, sul sito

internet www.gdf.gov.it, una mappa dell’itinerario.

10. Allo stesso modo, sono esclusi i candidati che, avendo

chiesto ed ottenuto il differimento della prova a norma dell’articolo

19, non si presentano nel giorno e nell’ora stabiliti.

11. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite

dalla sottocommissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a).

12. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione di cui

al comma 11, fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la

valutazione delle prove dei candidati.

13. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla

prova scritta, di cui all’articolo 11, i candidati classificatisi

nell’ambito delle graduatorie stilate ai soli fini della predetta

prova, nei primi:

a) 120 posti per la specializzazione «pilota militare»;

b) 160 posti per la specializzazione «comandante di stazione e

unita’ navale».

Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo

stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell’ambito delle

predette graduatorie, all’ultimo posto utile.

I restanti candidati debbono considerarsi esclusi dal concorso.

14. L’esito della prova preliminare sara’ reso noto, a partire

dal secondo giorno successivo a quello di svolgimento dell’ultima

tornata della predetta prova, con avviso disponibile sul sito

internet www.gdf.gov.it o presso l’Ufficio Centrale Relazioni con il

Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI aprile, n. 55, di Roma

(numero verde: 800669666).

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per

tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso

decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 15.

15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli

interessati possono produrre ricorso:

a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni

previste dagli articoli 29 e seguenti dell’allegato 1 al decreto

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;

b) straordinario al Capo dello Stato, secondo il termine di cui

all’articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 11

 

Modalita’ e data di svolgimento della prova scritta

 

1. I candidati ammessi alla prova scritta, senza attendere alcuna

convocazione, sono tenuti a presentarsi alle ore 08:00 del giorno 18

aprile 2013, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di

finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, Roma/Lido di Ostia.

2. La prova scritta, della durata di sei ore, consiste nello

svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i

candidati, adeguato ai programmi degli istituti di istruzione

secondaria di secondo grado.

3. Eventuali modificazioni della sede o della data di svolgimento

della prova saranno rese note con l’avviso di cui all’articolo 10,

comma 14.

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per

tutti i concorrenti.

Art. 12

 

Prescrizioni da osservare per la prova scritta

 

1. Alla sottocommissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera

a), e ai candidati e’ fatto obbligo di osservare le prescrizioni di

cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente

della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Art. 13

 

Revisione della prova scritta

 

1. La revisione degli elaborati scritti e’ eseguita dalla

sottocommissione indicata dall’articolo 6, comma 1, lettera a).

2. La sottocommissione assegna ad ogni tema un punto di merito da

zero a trenta.

3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene

sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale

somma per il numero dei medesimi.

4. Conseguono l’idoneita’ i candidati che abbiano riportato il

punteggio minimo di diciotto.

5. L’esito della prova scritta sara’ reso noto, a partire dall’ 8

maggio 2013, con avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it

o presso l’Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia

di Finanza, viale XXI aprile, n. 55, di Roma (numero verde:

800669666).

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per

tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso

decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all’ultimo comma

dell’articolo 10.

6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza

attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per

l’effettuazione dell’accertamento dell’idoneita’ psico-fisica,

secondo il calendario e le modalita’ comunicati con il medesimo

avviso di cui al comma 5, mentre quelli non idonei sono esclusi dal

concorso.

7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre

ricorso secondo le modalita’ di cui all’ultimo comma dell’articolo

10.

Art. 14

 

Accertamento dell’idoneita’ psico-fisica

 

1. L’idoneita’ psico-fisica dei candidati e’ accertata da parte

della sottocommissione indicata all’articolo 6, comma 1, lettera b).

2. A tal fine, i candidati sono:

a) avviati, se concorrenti per i posti riservati alla

specializzazione «pilota militare», a visita medica preliminare

presso l’Istituto Medico Legale dell’Aeronautica Militare, via Pietro

Gobetti, 2, di Roma dove e’ accertata l’idoneita’ degli stessi ai

servizi di navigazione aerea quali piloti, ai sensi del decreto

ministeriale 16 settembre 2003 e dell’articolo 586 del decreto del

Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. La sottocommissione

di cui al comma 1, acquisito il giudizio medico-legale del predetto

Istituto, nei confronti dei candidati risultati idonei, esprime il

giudizio di idoneita’ al servizio nella Guardia di finanza, sulla

base delle previsioni del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155

e al decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza n.

416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni e

integrazioni, cosi’ come richiamato dall’articolo 15, comma 1,

lettera a), disponendo a tal fine, laddove ritenuto necessario,

l’effettuazione delle ulteriori visite specialistiche e degli esami

strumentali e di laboratorio di cui all’articolo 15, comma 7.

I concorrenti che, durante la visita, risultano non in possesso

anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’idoneita’ ai servizi

di navigazione aerea quale pilota, sono, a cura della competente

sottocommissione, giudicati non idonei al servizio nella Guardia di

finanza, quali ufficiali del «ruolo aeronavale» per la

specializzazione «pilota militare», ed esclusi dal concorso;

b) sottoposti, se concorrenti per i posti riservati alla

specializzazione «comandante di stazione e unita’ navale», a visita

medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso il

Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.

3. L’accertamento dell’idoneita’ e’ eseguito in ragione delle

condizioni del soggetto al momento della visita.

4. I candidati che non conseguono l’idoneita’ alla visita medica

preliminare possono richiedere:

a) se concorrenti per i posti riservati alla specializzazione

«pilota militare» e dichiarati non idonei ai servizi di navigazione

aerea quali piloti, di essere sottoposti ad ulteriori accertamenti

tesi ad ottenere la revisione del giudizio di inidoneita’.

La relativa istanza:

1) deve essere presentata, contestualmente alla comunicazione

del giudizio di non idoneita’, al presidente della sottocommissione

per la visita medica preliminare di cui al comma 1. Eventuali istanze

presentate successivamente sono ritenute nulle;

2) deve essere integrata, improrogabilmente entro il decimo

giorno successivo a quello della comunicazione di non idoneita’, da

documentazione redatta da una struttura sanitaria pubblica, anche

militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale,

relativa alle cause che hanno determinato l’esclusione (modello in

allegato 3);

3) non e’ presa in considerazione se la prevista documentazione

non dovesse pervenire entro il termine suindicato. A tal fine, la

stessa potra’ essere anticipata via fax al numero 06/564912365 (linea

esterna) o al numero 830/2365 (linea interpolizia);

4) e’ valutata dalla sottocommissione di cui al comma 1, la

quale puo’ disporre la convocazione del candidato per ulteriori

accertamenti sanitari, a cura della Commissione Sanitaria di Appello

dell’Aeronautica Militare, che si esprime, esclusivamente, in ordine

alle imperfezioni o infermita’ che hanno determinato il giudizio di

non idoneita’;

b) se concorrenti per i posti riservati alla specializzazione

«pilota militare» e giudicati non idonei a seguito delle ulteriori

visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio disposti

dalla sottocommissione di cui al comma 1, al momento della

comunicazione del giudizio di non idoneita’, di essere ammessi a

visita medica di revisione.

La citata visita medica di revisione, il cui giudizio e’ espresso

dalla sottocommissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c):

1) e’ effettuata non prima del 15° giorno successivo alla

comunicazione di non idoneita’ alla visita medica preliminare;

2) verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio

di inidoneita’ espresso dalla sottocommissione per la visita medica

preliminare;

c) se concorrenti per i posti riservati alla specializzazione

«comandante di stazione e unita’ navale», al momento della

comunicazione del giudizio di non idoneita’, di essere ammessi a

visita medica di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui

all’articolo 16, commi 5, 8 e 9.

La richiesta di ammissione a visita medica di revisione deve

essere presentata al presidente della sottocommissione di cui al

comma 1.

La citata visita medica di revisione, il cui giudizio e’ espresso

dalla sottocommissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c):

1) e’ effettuata non prima del 15° giorno successivo alla

comunicazione di non idoneita’ alla visita medica preliminare;

2) verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio

di inidoneita’ espresso dalla sottocommissione per la visita medica

preliminare.

5. I candidati, che conseguono l’idoneita’ fisica alla visita

medica preliminare ovvero alla visita medica di revisione, sono

convocati per le successive fasi concorsuali.

6. I candidati risultati assenti alla visita medica preliminare,

alla visita medica di revisione, nonche’ agli ulteriori accertamenti

sanitari presso la Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica

Militare, ovvero giudicati non idonei, sono esclusi dal concorso.

7. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,

immediatamente notificato agli interessati, e’ definitivo.

8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli

interessati possono produrre ricorso secondo le modalita’ di cui

all’ultimo comma dell’articolo 10.

9. I concorrenti per i posti riservati alla specializzazione

«comandante di stazione e unita’ navale», che, nel corso del corrente

anno, siano gia’ stati sottoposti, con esito positivo,

all’accertamento dell’idoneita’ psico-fisica nell’ambito di altri

concorsi per l’accesso al Corpo della Guardia di finanza sono

sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti:

a) visita medica generale;

b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze

stupefacenti e/o psicotrope;

c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami

strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del

possesso dei requisiti specifici previsti per l’accesso al ruolo

ovvero ai fini di cui all’articolo 16, comma 12.

In tali casi, per l’attribuzione del profilo sanitario e del

giudizio definitivo, sono presi in considerazione gli ulteriori

accertamenti svolti nel corso dell’ultima visita medica effettuata.

Art. 15

 

Requisiti psico-fisici per i candidati che concorrono per la specializzazione «pilota militare»

 

1. Le sottocommissioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b)

e c):

a) hanno il compito di verificare che i candidati siano idonei

al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi del decreto

ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e al decreto del Comandante

Generale della Guardia di Finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003,

e successive modificazioni e integrazioni e, comunque, in possesso

dei requisiti fisici previsti per l’idoneita’ ai servizi di

navigazione aerea quali piloti, ai sensi del decreto ministeriale 16

settembre 2003 e dell’articolo 586 del decreto del Presidente della

Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

b) prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza,

fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione

dei candidati.

2. I concorrenti, convocati per l’accertamento dell’idoneita’ ai

servizi di navigazione aerea presso l’Istituto Medico Legale

dell’Aeronautica Militare di Roma, devono presentare:

a) certificato, in originale o copia conforme, di idoneita’

all’attivita’ sportiva agonistica per l’atletica leggera e per il

nuoto in corso di validita’ (anni uno), rilasciato da medici

appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana, ovvero da

strutture sanitarie pubbliche anche militari o private accreditate

con il Servizio Sanitario Nazionale che esercitano, in tali ambiti,

in qualita’ di medici specializzati in medicina dello sport;

b) certificato recante l’esito dell’esame CDT;

c) referto, rilasciato in data non anteriore a tre mesi

precedenti la visita, da una struttura sanitaria pubblica, anche

militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale,

attestante l’esito del test per l’accertamento della positivita’ per

anticorpi per HIV;

d) ecocardiogramma color doppler, comprensivo di referto ed

immagini, effettuato presso strutture sanitarie pubbliche, anche

militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale,

entro i sei mesi precedenti la data della visita medica;

e) esami radiografici,comprensivi delle radiografie e dei

relativi referti:

1) del torace, in due proiezioni (P.A./L.L.);

2) del tratto lombo sacrale della colonna vertebrale in due

proiezioni (A.P./L.L.) o in alternativa a tale radiografia, puo’

essere presentata una risonanza magnetica per lo studio di una

eventuale spondilolisi o schisi di un arco vertebrale.

Tali esami strumentali devono essere effettuati, presso strutture

sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il

Servizio Sanitario Nazionale, entro i sei mesi precedenti la data

della visita medica;

f) tracciato elettroencefalografico standard, preferibilmente

su supporto cartaceo, comprensivo di referto, eseguito presso

strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate

con il Servizio Sanitario Nazionale;

g) solo per i candidati di sesso femminile:

1) referto, in originale o copia conforme, attestante l’esito

del test di gravidanza non anteriore ai 5 giorni dalla data di

presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato;

2) ecografia pelvica, comprensiva di immagini e relativo

referto, in originale o copia conforme, avente data non anteriore a

tre mesi. Tale esame strumentale dovra’ essere eseguito presso

strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate

con il Servizio Sanitario Nazionale;

h) certificato, con data non anteriore a sessanta giorni

(fac-simile in allegato 4), rilasciato dal medico di fiducia di cui

all’articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:

1) lo stato di buona salute;

2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni

emolitiche;

3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno

allergiche;

4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie

a farmaci o alimenti.

Se gli accertamenti di cui al presente comma sono svolti presso

strutture sanitarie accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale,

sara’ cura del candidato produrre anche un’attestazione in originale,

rilasciata dalla medesima struttura sanitaria, comprovante detto

accreditamento.

In caso di mancata presentazione del referto di cui alla lettera

g), punto 1), la candidata e’ sottoposta al test di gravidanza presso

l’Istituto Medico Legale dell’Aeronautica Militare.

La mancata presentazione, anche di un singolo documento, della

restante documentazione medica indicata al presente comma, comporta

la non ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari e

l’esclusione dal concorso.

La dichiarata presenza delle manifestazioni, intolleranze o

idiosincrasie di cui alla lettera h) comporta l’esclusione dal

concorso.

3. Per i candidati che risultano idonei ai servizi di navigazione

aerea quali piloti, gli esami radiografici ed i referti sono

trattenuti presso l’Istituto Medico Legale ed eventualmente messi a

disposizione della sottocommissione di cui all’articolo 6, comma 1,

lettera b), per l’espletamento delle attribuzioni di propria

competenza.

4. Per le concorrenti che, all’atto delle visite mediche,

risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati

prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la

competente sottocommissione non puo’ procedere agli accertamenti

previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi

dell’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.

155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo

impedimento all’accertamento dell’idoneita’ al servizio militare.

Tali candidate sono, pertanto, escluse dal concorso, ai sensi

dell’articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove

lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 26

giugno 2013.

5. I concorrenti, presentatisi all’accertamento dell’idoneita’ ai

servizi di navigazione aerea, sono invitati a sottoscrivere apposita

dichiarazione di consenso informato al protocollo diagnostico in uso

presso l’Istituto Medico Legale dell’Aeronautica Militare, secondo il

modello in allegato 5.

6. Nel predetto allegato 5 e’, altresi’, riportato il protocollo

diagnostico praticato ad ogni concorrente.

7. I candidati sono, eventualmente, sottoposti ad ulteriori

visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio,

necessari per una migliore valutazione del quadro clinico.

In particolare, sono sottoposti a indagini radiologiche laddove

le stesse si dovessero rendere indispensabili per l’accertamento e la

valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili ne’

valutabili. In tal caso, l’interessato, se maggiorenne dovra’

sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso.

8. I candidati devono, comunque, essere in possesso dei requisiti

di statura previsti dall’articolo 4 del decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, come modificato dal

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n.

227, dall’articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre 2003 e

dall’articolo 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15

marzo 2010, n. 90.

9. Per effetto del combinato disposto delle norme di cui al

precedente comma, quindi, i candidati devono avere:

a) statura non inferiore a m 1,68 e non superiore a m 1,90 per

gli uomini;

b) statura non inferiore a m 1,65 e non superiore a m 1,90 per

le donne.

10. Per i candidati che non risultano in possesso del requisito

di cui al precedente comma, il predetto Istituto Medico Legale non

procede all’accertamento dell’idoneita’ ai servizi di navigazione

aerea quali piloti.

11. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli

interessati possono produrre ricorso secondo le modalita’ di cui

all’ultimo comma dell’articolo 10.

Art. 16

 

Requisiti psico-fisici per i candidati che concorrono per la specializzazione «comandante di stazione e unita’ navale»

 

1. Le sottocommissioni incaricate dell’accertamento dei requisiti

psico-fisici:

a) hanno il compito di verificare che i candidati rientrino nei

profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.

155, e al decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza n.

416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni e

integrazioni;

b) prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza,

fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione

dei candidati.

2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento, per

sostenere gli accertamenti dell’idoneita’ psico-fisica, devono

presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non

anteriore a giorni sessanta:

a) certificato attestante l’effettuazione ed il risultato

dell’accertamento per i markers dell’epatite B e C, sia antigeni che

anticorpali;

b) certificato attestante l’esito del test per l’accertamento

della positivita’ per anticorpi per HIV.

I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria

pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio

Sanitario Nazionale;

c) certificato (fac-simile in allegato 4), rilasciato dal

medico di fiducia di cui all’articolo 25 della legge 23 dicembre

1978, n. 833, attestante:

1) lo stato di buona salute;

2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni

emolitiche;

3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno

allergiche;

4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie

a farmaci o alimenti.

3. La mancata presentazione dei certificati di cui al comma 2

comporta l’ammissione con riserva del candidato alle successive fasi

concorsuali e l’esclusione dal concorso, se non presentati secondo le

modalita’ e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento.

La positivita’ agli accertamenti di cui al comma 2, lettere a) e

b), e la dichiarata presenza delle manifestazioni, intolleranze o

idiosincrasie di cui al medesimo comma 2, lettera c), comportano

l’esclusione dal concorso.

4. I candidati sono sottoposti a visita:

a) neurologica;

b) psichiatrica;

c) otorinolaringoiatrica;

d) oculistica;

e) odontostomatologica;

f) ginecologica.

5. I candidati all’atto della visita medica devono, comunque,

avere:

a) statura non inferiore a m 1,68 per gli uomini;

b) statura non inferiore a m 1,64 per le donne;

c) acutezza visiva:

1) uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a

7/10 nell’occhio che vede meno senza correzione;

2) campo visivo e motilita’ oculare normale;

d) visione binoculare;

e) senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche.

6. Sono causa di inidoneita’ le malattie dell’occhio e dei suoi

annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita’ visiva.

7. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non

idonei i candidati il cui deficit sia superiore ai seguenti

parametri:

a) monolaterale: 35 dB;

b) bilaterale: P.P.T. 20%.

8. Sono, inoltre, causa di inidoneita’ i disturbi della parola

(balbuzie, dislalia e paralalia) anche se in forma lieve, e l’uso di

sostanze psico-attive e/o la positivita’ ai relativi test

tossicologici.

9. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere

presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione

masticatoria; i denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu’

di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e

tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.

10. Ai fini del computo del numero minimo di elementi dentari

efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili.

11. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami:

a) dell’urina ed ematochimici;

b) elettrocardiografico e visita cardiologica;

c) test psico-clinici.

12. I candidati sono, eventualmente, sottoposti ad ulteriori

visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio,

necessari per una migliore valutazione del quadro clinico.

In particolare, sono sottoposti a indagini radiologiche laddove

le stesse si dovessero rendere indispensabili per l’accertamento e la

valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili ne’

valutabili. In tal caso, l’interessato, se maggiorenne dovra’

sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso.

13. I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi

negli accertamenti di cui ai commi 5, 8 e 9 sono immediatamente

dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale

giudizio, non e’ ammessa visita di revisione.

14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli

interessati possono produrre ricorso secondo le modalita’ di cui

all’ultimo comma dell’articolo 10.

15. I candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di

visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque

giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di

detto stato. In assenza del referto, la candidata e’, allo scopo

sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di

Reclutamento della Guardia di finanza.

16. Per le concorrenti che, all’atto delle visite mediche,

risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati

prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la

competente sottocommissione non puo’ procedere agli accertamenti

previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi

dell’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.

155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo

impedimento all’accertamento dell’idoneita’ al servizio militare.

Tali candidate sono, pertanto, escluse dal concorso, ai sensi

dell’articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove

lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 26

giugno 2013.

Art. 17

 

Prova di efficienza fisica ed accertamento dell’idoneita’ attitudinale

 

1. I candidati che conseguono l’idoneita’ agli accertamenti

psico-fisici sono sottoposti alla prova di efficienza fisica,

all’accertamento dell’idoneita’ attitudinale, alle prove orali ed

alle eventuali prove facoltative nella data e presso la sede indicate

all’atto della convocazione di cui all’articolo 14, comma 5.

2. Le prove hanno il seguente svolgimento:

a) 1° giorno: prova di efficienza fisica;

b) 2° giorno: test e colloqui attitudinali;

c) 3° giorno: prove orali e prove facoltative di lingua

straniera e di informatica, di cui all’articolo 18.

3. La prova di efficienza fisica, volta ad accertare il livello

di preparazione atletica dei candidati, consiste in:

a) prove obbligatorie di salto in alto, salto in lungo, getto

del peso, corsa piana 1000 m;

b) prova facoltativa di corsa piana 100 m.

4. L’idoneita’ alla prova di efficienza fisica si consegue con un

punteggio complessivo minimo di otto punti nelle quattro prove

obbligatorie, come da tabella in allegato 6.

5. Il candidato che riporta un punteggio tra 8,1 e 15

(comprensivo dell’esito della prova facoltativa) consegue, nel

punteggio della graduatoria unica di merito, le seguenti

maggiorazioni:

a) da 8,1 a 9 punti 0,10;

b) da 9,1 a 10 punti 0,15;

c) da 10,1 a 11 punti 0,20;

d) da 11,1 a 12 punti 0,25;

e) da 12,1 a 13 punti 0,30;

f) da 13,1 a 14 punti 0,35;

g) da 14,1 a 15 punti 0,40.

6. Il mancato superamento dell’esercizio facoltativo non incide

sulla gia’ conseguita idoneita’ al termine degli esercizi

obbligatori.

7. All’atto del sostenimento della prova di efficienza fisica, i

candidati devono presentare, alla sottocommissione di cui

all’articolo 6, comma 1, lettera d), un certificato, in originale o

copia conforme, di idoneita’ all’attivita’ sportiva agonistica per

l’atletica leggera in corso di validita’, rilasciato da medici

appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana, ovvero a

strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio

Sanitario Nazionale, che esercitano, in tali ambiti, in qualita’ di

medici specializzati in medicina dello sport.

8. La mancata presentazione di detto certificato determina la non

ammissione del concorrente alla suddetta prova e, pertanto,

l’esclusione dal concorso.

9. Il presidente della competente sottocommissione, qualora il

candidato:

a) presenti idonea certificazione medica attestante postumi di

infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea

indisposizione;

b) si infortuni prima ovvero durante l’espletamento di una

delle prove e lo faccia presente ad uno dei membri della

sottocommissione,

sentito il medico presente, provvede, con giudizio motivato ed

insindacabile, all’eventuale differimento dello stesso ad una data

posteriore a quella prevista dal calendario della prova di efficienza

fisica e, comunque, non oltre il 23 luglio 2013.

10. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza della

prova di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile devono

produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova, un test di

gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di

presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza

del referto, la candidata e’, allo scopo sopra indicato, sottoposta

al test di gravidanza a cura dell’Amministrazione.

11. Per le concorrenti che risultano positive al test di

gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti

svolti, la competente sottocommissione non puo’ procedere

all’effettuazione della prova di efficienza fisica e deve esimersi

dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del

decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo

stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento

all’accertamento dell’idoneita’ al servizio militare.

12. Tali candidate sono, pertanto:

a) ammesse, con riserva, a sostenere le successive fasi

concorsuali;

b) comunque escluse dal concorso, ai sensi dell’articolo 3,

comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di

temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 23 luglio 2013.

13. I candidati che hanno ottenuto il differimento, di cui al

comma 9, possono, qualora la temporanea indisposizione lo consenta,

essere ammessi, con riserva, a sostenere le successive fasi

concorsuali.

14. I candidati risultati idonei alla prova di efficienza fisica

sono sottoposti all’accertamento dell’idoneita’ attitudinale, mentre

i non idonei sono esclusi dal concorso.

15. L’idoneita’ attitudinale dei concorrenti e’ accertata da

parte della sottocommissione indicata all’articolo 6, comma 1,

lettera d), secondo le modalita’ tecniche definite con provvedimento

del Comandante Generale della Guardia di finanza.

16. L’accertamento dell’idoneita’ attitudinale tende a verificare

il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo

ambito.

17. Detto accertamento si articola in:

a) test intellettivi, per valutare le capacita’ di

ragionamento;

b) test di personalita’ e questionario biografico, per

acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le

esperienze di vita passata e presente;

c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce

delle risultanze dei predetti test.

18. Prima dell’effettuazione della prova di efficienza fisica e

dell’accertamento dell’idoneita’ attitudinale dei candidati, la

sottocommissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d), fissa in

apposito atto i criteri cui attenersi.

19. I candidati risultati idonei all’accertamento attitudinale

sono ammessi a sostenere le prove orali, mentre i non idonei sono

esclusi dal concorso.

20. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che

e’ notificato agli interessati, e’ definitivo.

21. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli

interessati possono produrre ricorso secondo le modalita’ di cui

all’ultimo comma dell’articolo 10.

Art. 18

 

Prove orali e prove facoltative di lingua straniera e di informatica

 

1. Le prove orali hanno luogo davanti alla sottocommissione di

cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), e consistono in:

a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima

15′);

b) un esame di geografia (durata massima 15′);

c) un esame di matematica (durata massima 15′),

nei limiti del programma riportato in allegato 7.

2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in

tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami.

3. Per ciascuna materia la sottocommissione attribuisce ad ogni

candidato un punto di merito da zero a trenta.

4. Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i

punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e

dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

5. Conseguono l’idoneita’ i candidati che riportano un punteggio

minimo di diciotto in ciascuna materia.

6. Coloro che riportano un punteggio, in almeno una materia,

inferiore a diciotto, sono dichiarati non idonei ed esclusi dal

concorso.

7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre

ricorso secondo le modalita’ di cui all’ultimo comma dell’articolo

10.

8. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di

partecipazione ed abbia riportato l’idoneita’ nelle prove orali, e’

sottoposto alle prove facoltative di una lingua straniera e di

informatica, secondo le modalita’ indicate in allegato 8.

9. L’aspirante in possesso dell’attestato di bilinguismo puo’

richiedere di sostenere la prova di lingua straniera in inglese,

francese o spagnolo. A tal proposito, lo stesso puo’ essere

assistito, sul posto, da personale qualificato conoscitore della

lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita’

di esecuzione della prova.

10. Analogamente a quanto previsto nel precedente comma, il

candidato in possesso dell’attestato di bilinguismo puo’ essere

assistito, nel corso della prova facoltativa di informatica, da

personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere

i chiarimenti necessari sulle modalita’ di esecuzione della stessa.

11. Il giudizio sulle prove di cui al comma 8 e’ espresso dalla

sottocommissione esaminatrice di cui all’articolo 6, comma 1, lettera

a), integrata a norma del comma 2 dello stesso articolo, con le

modalita’ indicate al comma 4.

12. La sottocommissione assegna, per ogni prova facoltativa, un

punto di merito da zero a trenta. Il candidato che riporta un punto

compreso tra diciotto e trenta consegue, nel punteggio della

graduatoria unica di merito, le seguenti maggiorazioni:

a) 0,25 per i voti compresi tra 18 e 22;

b) 0,50 per i voti compresi tra 22,1 e 26;

c) 0,75 per i voti superiori a 26.

13. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione

compila l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto

da ciascuno riportato nelle prove orali ed, eventualmente, nelle

prove facoltative. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un

membro della sottocommissione, e’ affisso, nel medesimo giorno,

nell’albo della sede di esame. L’esito delle prove orali e’,

comunque, notificato ad ogni candidato.

14. Prima dell’effettuazione delle prove orali e delle prove

facoltative di lingua e di informatica, la sottocommissione fissa, in

apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle

stesse.

Art. 19

 

Mancata presentazione e differimento del candidato

 

1. Il candidato che, per cause non riconducibili

all’Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si

presenta per:

a) sostenere la prova preliminare, prevista dall’articolo 10,

l’accertamento dell’idoneita’ psico-fisica, previsto dall’articolo

14, la prova di efficienza fisica e l’accertamento attitudinale,

previsti dall’articolo 17, e le prove orali, previste dall’articolo

18, e’ considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.

Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate

fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui

all’articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), hanno facolta’ – su

istanza dell’interessato, esclusivamente per documentate cause di

forza maggiore, ovvero, se militare in servizio della Guardia di

finanza, su richiesta del reparto di appartenenza, solo per

improvvise e improrogabili esigenze di servizio – di anticipare o

posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del

calendario di svolgimento delle stesse. L’istanza, inviata presso il

Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi,

Sezione AA.UU., via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 ROMA/Lido di

Ostia, deve essere anticipata, via fax, ai numeri 06/564912365 (linea

esterna) o al numero 830/2365 (linea interpolizia);

b) sostenere la prova scritta, prevista dall’articolo 11, e’

considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso;

c) la visita medica di incorporamento, prevista dall’articolo

21, e’ considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.

Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza

maggiore, debitamente documentati, comunicati via fax, entro 24 ore,

ai numeri 035/4043215 o 035/4043303, sono valutati a giudizio

discrezionale ed insindacabile del Comandante dell’Accademia, che,

sentito il presidente della sottocommissione per la visita medica di

incorporamento, puo’ differire la presentazione del candidato,

purche’ il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro il decimo

giorno dall’inizio del corso. I giorni di assenza maturati sono

computati ai fini della proposta di rinvio d’autorita’ dal corso,

secondo le disposizioni vigenti.

Le decisioni assunte in relazione alle istanze di cui alle

lettere a) e c) sono comunicate al candidato a cura del Centro di

Reclutamento.

2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento

delle prove non si presenta nel giorno e nell’ora stabiliti e’

considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.

3. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre

ricorso secondo le modalita’ di cui all’ultimo comma dell’articolo

10.

Art. 20

 

Graduatoria

 

1. La graduatoria unica di merito e’ compilata dalla

sottocommissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a).

2. Sono iscritti nella graduatoria unica di merito i candidati

che hanno conseguito il giudizio di idoneita’ a tutte le fasi

concorsuali di cui all’articolo 1, comma 6, ad esclusione delle

lettere g), h) ed i), con l’indicazione a fianco di ciascuno della

specializzazione per la quale ha concorso.

3. La graduatoria del concorso si ottiene incrementando il punto

di merito complessivo, dato dalla somma della media aritmetica dei

punti di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella

prova scritta, con le eventuali maggiorazioni ottenute nella prova di

efficienza fisica e nelle prove facoltative di lingua straniera e di

informatica.

4. A parita’ di merito, sono osservate le norme di cui

all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio

1994, n. 487, e quelle di cui all’articolo 2, comma 9, della legge 16

giugno 1998, n. 191.

5. La graduatoria e’ approvata con determinazione del Comandante

Generale della Guardia di finanza e resa nota con avviso disponibile

sul sito internet www.gdf.gov.it, e presso l’Ufficio Centrale

Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI aprile,

n. 55, Roma (numero verde: 800669666).

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per

tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso

decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all’ultimo comma

dell’articolo 10.

Art. 21

 

Visita medica di incorporamento e ammissione in Accademia

 

1. Subordinatamente al rilascio dell’autorizzazione ad assumere,

da parte dell’Autorita’ di Governo, sono dichiarati vincitori del

concorso e ammessi al corso di formazione, in qualita’ di allievi

ufficiali del «ruolo aeronavale», i candidati che, secondo l’ordine

della graduatoria di cui all’articolo 20, siano compresi nel numero

dei posti messi a concorso per ciascuna specializzazione, e tenuto

conto delle riserve dei posti di cui all’articolo 1, comma 3, lettere

a) e b), sempreche’ abbiano conseguito il giudizio di idoneita’ alla

visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti prima

della firma dell’atto di arruolamento, da parte della

sottocommissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e).

2. Prima della visita medica di incorporamento, la

sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per

lo svolgimento degli accertamenti.

3. I candidati non idonei alla visita medica di incorporamento

sono esclusi dal concorso.

4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre

ricorso secondo le modalita’ di cui all’ultimo comma dell’articolo

10.

5. I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui

all’articolo 1, comma 3, lettere a) e b), non beneficiano di tale

riserva laddove risultino, rispettivamente, privi dell’attestato di

cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26

luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione

secondaria di secondo grado o superiore, ovvero non appartenenti a

una delle categorie di cui all’articolo 2151, comma 1, lettera a),

del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

6. Qualora il posto riservato di cui all’articolo 1, comma 3,

lettera a), non possa essere ricoperto per mancanza di candidati

idonei, lo stesso sara’ conferito ad altro candidato iscritto

nell’anzidetta graduatoria, per la specializzazione «pilota

militare», nell’ordine del punteggio di merito conseguito.

7. Qualora il posto riservato di cui all’articolo 1, comma 3,

lettera b), non possa essere ricoperto per mancanza di candidati

idonei, lo stesso sara’ conferito ad altro candidato iscritto

nell’anzidetta graduatoria, per la specializzazione «comandate di

stazione e unita’ navale», nell’ordine del punteggio di merito

conseguito.

8. Entro 30 giorni dall’inizio del corso, il Comando Generale

della Guardia di finanza puo’ dichiarare vincitori del concorso altri

candidati idonei, nell’ordine della graduatoria, per ricoprire posti

resisi, comunque, disponibili per ciascuna specializzazione tra i

candidati precedentemente dichiarati vincitori in base alle

disposizioni vigenti.

9. All’atto della loro ammissione in Accademia, gli ispettori, i

sovrintendenti ed i finanzieri del Corpo devono rinunciare al grado

rivestito per la durata del corso.

10. Gli allievi ufficiali, ammessi a frequentare il corso di

Accademia, devono sottoscrivere, prima dell’inizio del corso, una

dichiarazione con cui assumono l’obbligo di rimanere in servizio per

un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio del corso di

Accademia. All’atto della nomina a sottotenente hanno l’obbligo di

contrarre una nuova ferma di dieci anni, che assorbe quella da

espletare.

11. Agli allievi ufficiali ammessi a frequentare il corso di

Accademia potra’ essere richiesto di prestare il consenso ad essere

presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli

Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto

2007, n. 124, ed alla verifica del possesso dei requisiti.

12. I vincitori del concorso per la specializzazione «pilota

militare», convocati presso l’Accademia della Guardia di finanza ed

acquisito lo status di «allievo ufficiale», sono avviati ad una fase

addestrativa finalizzata all’accertamento dell’attitudine al

pilotaggio, effettuata presso i competenti reparti dell’Aeronautica

Militare, secondo i relativi programmi di addestramento.

13. I candidati che non risultano in possesso di sufficiente

attitudine al pilotaggio sono rinviati dal corso di formazione di cui

al comma 1 e, pertanto, cessano dal servizio.

14. Gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza, rinviati

dal corso di formazione, riassumono la precedente posizione di stato,

salva l’adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti

provvedimenti. Il periodo di durata del corso e’, in tal caso,

computato per intero ai fini dell’anzianita’ di servizio e di grado.

Art. 22

 

Spese di partecipazione al concorso e concessione della licenza straordinaria per esami

 

1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle

prove selettive, sono a carico degli aspiranti.

2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui

all’articolo 1, comma 6, ad eccezione della lettera i), ai candidati

appartenenti al Corpo sono concesse licenze straordinarie, per esami

militari, per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza

straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni 30, puo’

essere concessa per la preparazione agli esami orali solo a coloro

che avranno conseguito il giudizio di idoneita’ all’accertamento dei

requisiti psico-fisici. Per i militari frequentatori di corso, le

assenze maturate per la fruizione della predetta licenza sono

computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di assenza

dall’attivita’ didattica, oltre i quali e’ disposto il rinvio

d’autorita’ dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.

3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano

usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal

Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la

parte residua fino alla concorrenza di giorni 30.

I militari che nello stesso anno avessero gia’ beneficiato di

altre tipologie di licenza straordinaria concorrenti al computo del

tetto massimo di 45 giorni annui (articolo 3, comma 37, legge 24

dicembre 1993, n. 537) possono, invece, fruire della anzidetta

licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza dei

citati 45 giorni. Qualora il concorrente non si presenti alle prove

orali, per cause dipendenti dalla propria volonta’, la licenza

straordinaria e’ computata in detrazione a quella ordinaria dell’anno

in corso e, se questa e’ stata gia’ fruita, alla licenza ordinaria

dell’anno successivo.

La partecipazione alle prove concorsuali deve essere comprovata

da apposito attestato rilasciato dalla competente sottocommissione o

dal Visto sul foglio di licenza.

Art. 23

 

Trattamento economico degli allievi ufficiali

 

1. Durante il corso, gli allievi ufficiali percepiscono il

trattamento economico come da norme amministrative in vigore.

2. Gli allievi fruiscono gratuitamente del vitto, dell’alloggio e

della prima vestizione, le cui spese sono a carico

dell’Amministrazione.

3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese:

a) per la manutenzione del vestiario;

b) relative all’istruzione e, cioe’, all’acquisto di libri di

testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, limitatamente alla quota da

determinarsi con provvedimento dell’Amministrazione;

c) di carattere personale e straordinarie.

4. Gli allievi, inoltre, all’atto della loro ammissione al corso

di formazione, devono essere provvisti del corredo indicato in

allegato 9.

Art. 24

 

Trattamento economico degli allievi ufficiali provenienti dai militari del Corpo

 

1. Al personale proveniente, senza soluzione di continuita’, dai

ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, qualora gli

emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli

spettanti nella nuova posizione, e’ attribuito un assegno personale

pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi

stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni

normative a carattere generale.

Art. 25

 

Sito internet ed informazioni utili

 

1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite

consultando il sito internet del Corpo all’indirizzo www.gdf.gov.it,

nella sezione relativa ai concorsi.

Art. 26

 

Trattamento dei dati personali

 

1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per le finalita’ concorsuali, e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita’ inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

 

I dati personali forniti dai candidati che concorrono per la specializzazione «pilota militare», nel corso dell’accertamento dell’idoneita’ ai servizi di navigazione aerea, sono raccolti presso l’Istituto Medico Legale dell’Aeronautica Militare, che rilascia apposita informativa sul relativo trattamento.

 

I dati personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti in sede concorsuale, potranno essere utilizzati, a prescindere dall’esito della selezione, anche per la corretta gestione del rapporto di lavoro gia’ instaurato.

 

2. Il conferimento di tali dati e’ obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato, nonche’, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.

 

3. L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche’ il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

 

4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e’ il Corpo della Guardia di finanza.

 

Roma, 10 gennaio 2013

Gen. C.A. Saverio Capolupo

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